Cassazione Penale, Ordinanza n. 31133/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza emessa il 27/11/2025 dalla Corte di appello di Torino. Dal testo emerge soltanto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura né congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Non risultano dal testo i fatti storici del processo né il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva una situazione tale da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non consente di ricavare il merito della decisione di appello o la posizione sostanziale dell'imputato sul reato contestato.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non enuncia in modo puntuale le ragioni di diritto della censura e non si confronta in modo congruo con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione meramente assertiva o non specifica del motivo non soddisfa l'onere di critica richiesto per il ricorso per cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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