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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22111/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente sanitario pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita del 15 giugno 2012 avente ad oggetto un macchinario per radioterapia e radiochirurgia, per il quale la società poi fallita aveva chiesto il pagamento del saldo prezzo residuo, pari a euro 1.964.000, oltre interessi, mediante ricorso per decreto ingiuntivo. L'azienda sanitaria acquirente propose opposizione sostenendo che condotte illecite di alcuni soggetti legati alla venditrice avessero inciso sulla determinazione del prezzo e chiese, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno e la compensazione con la pretesa creditoria. Il tribunale rigettò l'opposizione, ma in appello l'azienda sanitaria e la Regione Lombardia sostennero la nullità del contratto per illiceità della causa concreta e contrarietà a norme imperative, in ragione di una corruzione accertata in sede penale in relazione alla procedura di aggiudicazione. La Corte d'appello accolse tali doglianze, dichiarando nullo il contratto e revocando il decreto ingiuntivo. Il curatore fallimentare ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse la violazione dell'art. 345 c.p.c. e del principio del doppio grado, assumendo che la domanda di nullità fosse nuova e proposta solo in appello; con il secondo dedusse l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'assoluzione, sopravvenuta, di alcuni pubblici funzionari corrotti avrebbe escluso il condizionamento della gara e quindi la nullità del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non censurasse l'autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata anche sul rilievo officioso della nullità del contratto, potere che il giudice di gravame conserva quando la nullità emerga dagli atti e la validità del contratto sia presupposta dalla pretesa azionata. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo era inammissibile perché l'assoluzione dei pubblici funzionari era successiva alla decisione impugnata e, comunque, non decisiva rispetto alla nullità già desunta dal passaggio in giudicato della condanna del consulente/intermediario e dalle condotte illecite volte ad alterare l'aggiudicazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    richiamati come base procedurale del ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo prezzo.

  • art. 345 c.p.c.

    impedisce la proposizione in appello di una domanda nuova di accertamento della nullità, salvo il rilievo officioso della nullità come eccezione in senso lato se emergente dagli atti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il giudice che rilevi d'ufficio una nullità deve indicarla alle parti nel contraddittorio.

  • art. 1343 c.c.

    la nullità può derivare dalla illiceità della causa concreta del contratto, quando il regolamento negoziale sia funzionale a un accordo criminoso o ad attività vietata.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    la contrarietà a norme imperative comporta nullità del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame di un fatto decisivo richiede un fatto storico potenzialmente idoneo a determinare una decisione diversa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • artt. 110, 81 cpv., 319, 319-bis e 99, comma 4, c.p.

    richiamati come base della condanna penale passata in giudicato di uno degli intermediari coinvolti nella conclusione del contratto.

Massime di principio

  • In una controversia sulla pretesa di pagamento fondata su un contratto, il giudice di appello può rilevare d'ufficio la nullità del contratto quando essa emerga dagli atti e quando la validità del rapporto sia presupposto logico-giuridico della domanda, anche se una domanda autonoma di nullità proposta in appello sarebbe inammissibile come domanda nuova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non attacca specificamente ciascuna autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente censurare solo una delle ragioni poste a fondamento della decisione quando un'altra è da sola idonea a sorreggerla.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo già rilevante nel processo e idoneo, in concreto, a determinare un esito diverso; non basta prospettare elementi sopravvenuti o non decisivi rispetto alla ratio della decisione.
  • La nullità per illiceità della causa concreta può essere dichiarata quando il contratto sia inserito in un contesto di condotte corruttive o comunque finalizzato a realizzare un accordo contrario a norme imperative e penalmente sanzionato.
  • L'accertamento penale definitivo relativo a condotte corruttive collegate alla conclusione del contratto può incidere sulla validità del negozio, ma il giudice deve comunque verificare se le censure di legittimità investano davvero la base decisoria della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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