Sentenza n. 3863/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 30 settembre 2025 diretta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ricorso contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e per ottenere la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica competente. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva infatti fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha integrato, secondo il giudice, il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente, su richiesta, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha successivamente attivato il procedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare la domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando l’istanza giudiziale mirava all’attivazione del procedimento e non già all’ottenimento del provvedimento finale.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, quando soddisfa integralmente la pretesa dedotta con l’azione avverso il silenzio, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe da essa trattate.
- Anche quando dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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