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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30933/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda una cartella esattoriale con cui veniva richiesto il pagamento di contributi asseritamente omessi su somme corrisposte ai dipendenti, collaboratori e amministrativi a titolo di indennità di trasferta con uso di mezzi propri. La società sosteneva che tali erogazioni non dovessero essere assoggettate integralmente a contribuzione, mentre l'ente previdenziale le considerava retributive. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato prescritti solo i crediti anteriori al 3 luglio 2001 e rigettato il resto per mancata prova del numero delle trasferte effettivamente svolte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto inattendibili i testimoni e non provata l'effettività delle trasferte; dall'altro, violazione delle medesime norme processuali per avere ridotto il numero dei testimoni da escutere e per non avere consentito un'integrazione istruttoria con gli ulteriori testi richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e non apparente. Ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se l'onere della prova viene posto a carico di soggetto diverso da quello onerato, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove; analogamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione del materiale istruttorio. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la prova del numero delle trasferte e, per conseguenza, della spettanza del regime contributivo invocato dalla società. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INPS e al versamento dell'ulteriore contributo unificato; nulla è stato disposto verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per escludere che la doglianza potesse tradursi in una nuova valutazione del merito da parte della Cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di piena prova a elementi che non lo hanno; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è violato per il solo fatto che il giudice abbia apprezzato diversamente il materiale istruttorio rispetto alla tesi di parte.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione sussiste solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito della valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Non può essere usato per trasformare in vizio di violazione di legge una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio motivazionale è censurabile solo nei ristretti casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non ricorrenti nel caso deciso.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il difetto di motivazione rilevante in cassazione è limitato ai casi estremi di assenza o apparenza della motivazione.

  • art. 244 c.p.c.

    La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.; tali censure sono ammissibili solo se il giudice abbia realmente alterato le regole sul riparto dell'onere della prova o abbia utilizzato prove in modo giuridicamente scorretto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando l'onere probatorio venga posto a carico della parte non onerata secondo la legge; se invece si contesta che la prova sia stata ritenuta insufficiente, la doglianza investe il merito e non la corretta ripartizione dell'onere.
  • L'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più persuasive sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento istruttorio non accolto.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto ai casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile; una motivazione logica e coerente, ancorché non condivisa dalla parte soccombente, esclude il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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