Ordinanza n. 3119/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha contestato la rilevanza attribuita dall’Amministrazione a una notizia di reato del 2022 per lesioni personali, deducendo l’irrilevanza del procedimento penale, definito mediante archiviazione per remissione della querela. Nella fase cautelare il ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego. Il Ministero si è costituito tardivamente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto verosimile che l’Amministrazione potesse apprezzare la notizia di reato per lesioni personali nell’ambito della valutazione discrezionale sull’integrazione del richiedente nella comunità nazionale. La valutazione amministrativa del fatto è autonoma e distinta dall’accertamento della responsabilità penale; pertanto, l’archiviazione del procedimento per remissione della querela non rendeva di per sé irrilevante il fatto, anche perché il Ministero aveva motivato specificamente tale irrilevanza nel caso concreto. Quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha allegato né adeguatamente circostanziato un pregiudizio grave e irreparabile. Il diniego, inoltre, non impedisce nell’immediato la permanenza in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno, né priva il ricorrente delle libertà e dei diritti fondamentali, dei diritti civili e della piena parità con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, comprese prestazioni e servizi pubblici; il ricorrente è titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Spese della fase cautelare compensate, anche in considerazione della costituzione tardiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
art. 582 c.p.
La notizia di reato per lesioni personali è stata considerata un elemento che l’Amministrazione poteva valutare discrezionalmente ai fini della domanda di cittadinanza.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il possesso dello status di soggiornante di lungo periodo consente al ricorrente di permanere in Italia e di conservare un ampio complesso di libertà, diritti e prestazioni, attenuando l’immediatezza e la gravità del pregiudizio derivante dal diniego della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza, l’Amministrazione può considerare una notizia di reato anche quando il procedimento penale sia stato archiviato per remissione della querela, poiché la valutazione amministrativa dell’idoneità e dell’integrazione del richiedente è autonoma e distinta dall’accertamento della responsabilità penale.
- La definizione del procedimento penale mediante archiviazione per remissione della querela non impone automaticamente all’Amministrazione di considerare irrilevante il fatto storico sottostante ai fini della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza, purché il provvedimento amministrativo motivi adeguatamente la rilevanza attribuita a tale elemento.
- La sospensione cautelare di un diniego di cittadinanza richiede la dimostrazione sia di una ragionevole fondatezza delle censure sia di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera allegazione del diniego, senza specifica e adeguata circostanziazione del danno, non soddisfa il requisito del periculum in mora.
- Il diniego della cittadinanza non determina di per sé un pregiudizio immediato e irreparabile quando l’interessato disponga di un diverso titolo idoneo di soggiorno che gli consenta di permanere nel territorio nazionale e di conservare un ampio godimento dei diritti fondamentali, civili, amministrativi e dei servizi pubblici.
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