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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7150/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi principali: 1) violazione di legge e norme processuali per presunta inosservanza dei termini di comparizione e per tardiva notifica via PEC (art. 601, comma 3, cod. proc. pen. e art. 23-bis L. n.176/2021), con la conseguente impossibilità per il difensore di chiedere la trattazione orale e di replicare alla requisitoria del Procuratore Generale; 2) illegittimità della pena aumentata di sei mesi, contestando la motivazione della Corte di appello e l'adeguatezza della pena rispetto alla richiesta del Procuratore Generale; 3) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157 e ss. cod. pen.), deducendo che, anche considerata la recidiva, il termine di prescrizione si era estinto prima dell'udienza del 13/03/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico ed aspecifico. Sul primo motivo ha rilevato che la notifica risultava regolare dagli atti e che l'eventuale tardiva comunicazione via PEC costituisce nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita dalla parte, cosa non avvenuta; inoltre la presunta impossibilità di replicare alla requisitoria non è stata concretamente dimostrata. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti generici e non adeguatamente posti nel perimetro del giudizio di rinvio, limitato al trattamento sanzionatorio, per cui non è stato accertato che la prescrizione fosse intervenuta. In conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. pen.

    Norma sostanziale in relazione al capo di imputazione per cui l'imputato è stato condannato dalla Corte di appello; la Cassazione non ha riesaminato il fatto sostanziale, avendo il ricorso riguardato profili procedurali e di correttezza del trattamento sanzionatorio.

  • art. 368 cod. pen.

    Altro articolo penale richiamato nella sentenza di merito come titolo di reato per il quale è stata pronunciata la condanna; non oggetto di riforma dalla Cassazione in questa decisione.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata nel calcolo della pena dalla Corte di appello; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia operato entro il perimetro del rinvio.

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione ai termini di comparizione e notificazione: la Corte ha osservato che, anche se vi fosse tardiva notifica via PEC, questa costituisce una nullità a regime intermedio che va tempestivamente eccepita dalla parte.

  • art. 23-bis, L. n. 176/2021

    Norma richiamata sul regime di notificazioni mediante strumenti telematici; la Corte ne trae la conseguenza che la tardiva comunicazione via PEC è eccepibile tempestivamente e, in assenza di tempestiva eccezione, non può essere fatta valere in Cassazione come vizio decisivo.

  • art. 157 e ss. cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: il ricorrente sostiene l'estinzione del reato per prescrizione, ma la Corte rileva che, nel contesto del giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, non risulta che la prescrizione fosse maturata alla data della pronuncia di appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti della motivazione in sede di ricorso per cassazione: la Corte ha limitato la sua esposizione ai profili strettamente necessari ai fini della decisione, come consentito da tale disposizione.

Massime di principio

  • La tardiva notifica via PEC configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di merito; la mancata eccezione priva la parte della possibilità di far valere il vizio in Cassazione.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche, prive di indicazione del concreto pregiudizio subito, sono manifestamente infondate e comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Nei giudizi di rinvio limitati (ad es. al solo trattamento sanzionatorio) il giudice del merito opera entro il perimetro indicato dalla Corte di cassazione; i profili estranei a quel perimetro non possono essere riesaminati come se fossero stati devoluti irrevocabilmente.
  • La contestazione della prescrizione richiede una puntuale analisi cronologica ricostruita nel rispetto delle eventuali recidive e degli effetti che queste producono sui termini: affermazioni sommariamente formulate non sono idonee a fondare la cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda; pertanto i motivi vanno valutati con attenzione e specificità per evitare esiti sanzionatori.

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