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Sentenza

Sentenza n. 13621/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202304263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di determinazione degli adempimenti attuativi relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo relativa all’applicazione del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti statali e regionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le circolari ministeriali e le intese del 2022. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell’importo rideterminato ai sensi della nuova disciplina e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato il provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, il pagamento dichiarato e documentato dalla ricorrente ha determinato il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione degli atti relativi al payback. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione riguarda i provvedimenti regionali e provinciali relativi alla determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. La cessazione della materia del contendere è prevista a seguito dell’accertamento regionale dell’avvenuto pagamento, da comunicare al TAR.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, tale effetto è stato collegato al pagamento dell’importo rideterminato secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato dall’operatore economico in adempimento di una disciplina sopravvenuta, quando determina l’estinzione dell’obbligazione oggetto dell’impugnazione, comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e rende il ricorso improcedibile.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale non può essere dichiarata in assenza dell’adempimento formale espressamente richiesto dalla stessa disciplina, quale il provvedimento dell’amministrazione che accerti il pagamento e ne dia comunicazione al giudice.
  • Quando il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione è desumibile dal pagamento documentato dalla parte, ma manca l’accertamento amministrativo richiesto per la cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
  • L’esito in rito determinato dalla sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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