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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17137/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento espropriativo per pubblica utilità relativo a un terreno sito in Sutri, originariamente di maggiore estensione, occupato in via d'urgenza nel 1999 e poi espropriato in parte con decreto del 2003 per la realizzazione di opere di piano PEEP. Due coeredi del bene hanno agito per ottenere la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione, sostenendo di essere proprietarie per due terzi dell'area incisa dal provvedimento ablativo. La Corte d'appello ha rigettato le domande ritenendo non provata la loro titolarità sul compendio espropriato, perché dagli atti successori e dai registri immobiliari risultava che la proprietà dell'area oggetto di ablazione fosse riferibile ad altra soggettività, mentre alle ricorrenti era stata riconosciuta e liquidata un'indennità soltanto per una diversa particella, non oggetto di opposizione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla prova e sulla trascrizione, contestando che il giudice di merito avesse negato la loro comproprietà sul terreno sulla base di una trascrizione ritenuta erronea e di un testamento del germano; 2) violazione delle norme sulla forma degli atti traslativi immobiliari e dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la loro legittimazione a chiedere l'indennità definitiva di esproprio assumendo l'intestazione del bene a terzo proprietario; 3) violazione delle norme sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omesso esame, per asserita mancata decisione sulla domanda relativa all'indennità di occupazione dell'intero terreno occupato. La Suprema Corte ha ritenuto le censure connesse e inammissibili, osservando che la decisione di merito era fondata su un accertamento in fatto circa l'assenza di prova della proprietà o comproprietà delle ricorrenti sulle particelle effettivamente espropriate e sull'emersione, dai registri immobiliari, di un diverso proprietario esclusivo; da ciò derivava la carenza di legittimazione attiva all'opposizione alla stima. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sull'indennità di occupazione, poiché la Corte territoriale aveva deciso sul difetto di legittimazione in relazione a entrambe le indennità e aveva evidenziato che la sola particella di cui le ricorrenti risultavano titolari era già stata oggetto di separata liquidazione non contestata.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le ricorrenti si limitassero a contestare il merito dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello sulla titolarità del bene, senza scalfire il principio secondo cui, nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, la legittimazione a opporsi alla stima spetta ai soggetti risultanti come proprietari o titolari di diritti reali o pretese reali dai registri immobiliari o dagli atti del procedimento ablativo. È stata quindi confermata la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti sulle particelle espropriate; per la particella effettivamente riconducibile alle stesse, le indennità risultavano già liquidate e non opposte. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54 DPR 327/2001

    È richiamato come base del procedimento di opposizione alla stima delle indennità di esproprio e di occupazione.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    È indicato quale norma processuale applicabile alla controversia sull'opposizione alla stima.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Sono i parametri di censura dedotti in cassazione per violazione di legge e omesso esame/motivazione.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla capacità e legittimazione processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di interesse ad agire e legittimazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze documentali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda relativa all'indennità di occupazione.

  • art. 277, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa omissione decisoria.

  • art. 1350 n. 11 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità della forma richiesta per gli atti traslativi immobiliari.

  • art. 2646 c.c.

    Richiamato in tema di trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

  • art. 2648 c.c.

    Richiamato in tema di trascrizione delle accettazioni tacite e degli acquisti mortis causa.

  • art. 2650 c.c.

    Richiamato in tema di continuità delle trascrizioni.

  • art. 2660 c.c.

    Richiamato in tema di formalità ipotecarie/trascrizioni nei registri immobiliari.

  • art. 19 legge 22 ottobre 1971, n. 865

    È citato dalla Corte per affermare che all'opposizione alla stima sono legittimati non solo i proprietari, ma anche gli altri interessati titolari di diritti o pretese reali sul bene.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione, la legittimazione attiva spetta ai soggetti che risultano titolari del diritto indennitario sulla base degli atti del procedimento ablativo e delle risultanze dei registri immobiliari, salvo che chi agisce dimostri un errore nell'indicazione del proprietario.
  • Chi pretende di essere l'effettivo proprietario del bene espropriato, ma non risulta tale dagli atti pubblici e dai registri immobiliari, deve fornire prova rigorosa della propria titolarità; non è sufficiente una mera contestazione della trascrizione o degli esiti successori se il giudice di merito ha accertato diversamente i fatti.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso sul difetto di legittimazione attiva con riferimento all'intero oggetto della domanda; non ricorre omesso esame se la questione è stata trattata, anche implicitamente, nella motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ove la decisione sia coerente con le risultanze documentali e con la consulenza tecnica acquisita.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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