Cassazione Penale, Sentenza n. 20046/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pablo Ricci impugna per cassazione la conferma della condanna relativa al reato di cui all'art. 341-bis c.p., deducendo errore nell'applicazione della recidiva che la Corte territoriale avrebbe ritenuto nonostante il contesto emotivo e protettivo verso il fratello e le difficili condizioni psicofisiche di quest'ultimo. Mattia Ricci propone due motivi: (1) la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, sostenendo che la notifica sarebbe stata eseguita presso il difensore domiciliatario anziché nel luogo di detenzione; (2) vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione relativi all'applicazione della recidiva, con la censura che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni difensive e i presupposti giurisprudenziali per l'assimilazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Quanto alla recidiva invocata da entrambi, la Corte ha ritenuto infondato il motivo, trovando che la Corte territoriale aveva valutato adeguatamente la gravità delle condotte in relazione ai precedenti penali e applicato correttamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 35738/2010, c.d. Calibè) per verificare la rilevanza della reiterazione come indice di pericolosità. Quanto al primo motivo di Mattia, relativo alla notificazione, la Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo: dall'esame del fascicolo d'appello risultava che il decreto di citazione era stato correttamente notificato in carcere in data 1/8/2022. A seguito del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Norma relativa al reato per cui Pablo Ricci è stato condannato; la Corte di merito ha confermato la condanna e la Cassazione non ha rilevato profili di illegittimità nell'applicazione della norma stessa
art. 337 cod. pen.
Norma relativa a uno dei reati per cui Mattia Ricci è stato condannato; applicata in combinato con l'art. 635 c.p. e unificate per continuazione, la condanna è stata confermata e non censurata in cassazione
art. 635, comma primo, cod. pen.
Norma relativa al reato contestato a Mattia Ricci; la Corte territoriale ha valutato le circostanze e la Cassazione non ha riscontrato vizio di legittimità nella sua applicazione
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La Corte richiama il principio secondo cui l'accertamento della recidiva, nei primi commi dell'art. 99, richiede una valutazione concreta e non meramente formale: il giudice deve verificare se la reiterazione del reato sia effettivo indice di riprovevolezza e accresciuta pericolosità del reo, considerando natura dei reati, tipo di devianza, grado di offensività, distanza temporale tra i fatti, omogeneità, occasionalità della ricaduta e altri parametri individualizzanti
Sezioni Unite, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Giurisprudenza di legittimità utilizzata come criterio interpretativo per l'applicazione della recidiva: stabilisce i parametri che il giudice deve valutare concretamente per ritenere giustificata l'applicazione della recidiva
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata in modo automatico solo sulla base dell'esistenza di precedenti: il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata sulla rilevanza della reiterazione come indice di maggiore pericolosità dell'imputato, considerando parametri quali natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e grado di offensività.
- Le circostanze attenuanti di contesto (per esempio forte emotività o motivi protettivi verso terzi) devono essere specificamente valutate e motivate dal giudice; la loro mera evocazione non esclude automaticamente la recidiva, ma può incidere sulla valutazione complessiva della personalità e della pericolosità del reo se adeguatamente considerata.
- Quando si deduce la nullità della notificazione in sede di impugnazione, occorre produrre elementi processuali che dimostrino l'irregolarità (atti di notifica, attestazioni): se dal fascicolo risulta la notifica correttamente eseguita nel luogo di detenzione, il motivo è destinato a fallire.
- Una motivazione anche sintetica è ammissibile purché non presenti vizi logici o omissioni fondamentali; chi impugna per vizio di motivazione deve dimostrare errori logici, valutazioni manifestamente illogiche o omissioni di elementi decisivi.
- In vista di un ricorso per cassazione contro l'applicazione della recidiva, è utile che la difesa presenti argomentazioni e prove sui parametri rilevanti (tempo, omogeneità, occasionalità, personalità del reo) e segnali eventuali errori logici o mancate valutazioni della Corte territoriale; l'assenza di tali elementi rende più probabile il rigetto del ricorso.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali: valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre impugnazioni prive di fondamento.
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