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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1907

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1907 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'immissione sul mercato e l'uso, come additivo per mangimi, di un preparato costituito da tre ceppi di lattobacilli destinato all'insilaggio di mangimi per bovini e ovini. La Commissione fonda l'autorizzazione sul parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti nocivi per animali, consumatori e ambiente e ha ritenuto efficace il prodotto per migliorare la produzione di insilato. L'allegato disciplina composizione, identificazione, metodi di analisi, condizioni d'uso, misure di protezione per gli operatori e termine finale dell'autorizzazione.

Autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (KKP/593/p e KKP/788/p) e Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) come additivo tecnologico per l'insilaggio destinato a bovini e ovini.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati all'alimentazione animale, in particolare al preparato composto dai ceppi Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p e Lactobacillus buchneri KKP/907/p, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio". L'autorizzazione riguarda l'impiego per bovini e ovini, alle condizioni stabilite nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'allegato indica inoltre un termine finale di autorizzazione al 8 novembre 2027. Sono previste condizioni specifiche per l'uso in combinazione con altri microrganismi e per la tutela della salute degli utilizzatori.

Autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum e Lactobacillus buchneri come additivo per l'insilaggio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1907 autorizza un preparato composto dai ceppi Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p e Lactobacillus buchneri KKP/907/p come additivo per mangimi destinati a bovini e ovini. Il provvedimento si colloca nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e prende atto del parere favorevole dell'EFSA, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l'efficacia del prodotto per migliorare la produzione di insilato.

Base giuridica e iter autorizzativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quale base per l'adozione dell'autorizzazione. Nei considerando si precisa che la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione prescritta dall'articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha accertato il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Categoria, gruppo funzionale e specie destinatarie

L'additivo è classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio". L'autorizzazione riguarda esclusivamente bovini e ovini. Nell'allegato non sono indicati limiti di età massima né tenori massimi per l'impiego ordinario del preparato.

Composizione del preparato e identificazione

L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k20754. La composizione è descritta come preparato di Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p e Lactobacillus buchneri KKP/907/p, con contenuto minimo di almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo e rapporto tra i ceppi pari a 4:4:1. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei tre ceppi indicati.

Condizioni d'impiego e requisiti operativi

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione. L'allegato stabilisce inoltre che, se l'additivo è usato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio, il tenore minimo deve essere pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

Per tutelare gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi connessi all'impiego dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure tecniche e organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione dell'apparato respiratorio.

Metodi di analisi e controllo

Per il controllo dell'additivo, l'allegato prevede due metodi analitici: il conteggio nell'additivo per mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787) e l'identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). Il testo richiama anche la verifica della relazione sul metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Durata dell'autorizzazione, efficacia e applicazione

Il termine finale del periodo di autorizzazione è fissato all'8 novembre 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento è adottato il 18 ottobre 2017 ed è pubblicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni fissate nell'allegato.

Presupposti dell'autorizzazione

Dai considerando emerge che la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta. La Commissione richiama il parere EFSA del 4 dicembre 2013, che ha escluso rischi per salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l'efficacia del preparato nel migliorare la produzione di insilato.

Composizione e identificazione del prodotto

L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k20754 e ne descrive la composizione: preparato di Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p e Lactobacillus buchneri KKP/907/p, contenente almeno 1 × 10^9 CFU/g di additivo, in rapporto 4:4:1. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei tre ceppi indicati.

Specie destinatarie e condizioni quantitative

L'additivo è autorizzato per bovini e ovini. Il tenore minimo previsto è espresso in CFU di additivo per kg di materiale fresco; l'allegato indica anche un tenore minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco se utilizzato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio. Non sono indicati tenori massimi né età massime.

Indicazioni d'uso e misure per gli operatori

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Per ridurre i rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell'apparato respiratorio.

Metodi di analisi

L'allegato prevede il conteggio dell'additivo per mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787) e l'identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Durata dell'autorizzazione e applicazione

L'allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione all'8 novembre 2027. L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecniasalute e sicurezza sul lavoro

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