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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1900

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1900 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Varaždinsko zelje (DOP)]

Normativa europea32017R1900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive "Varaždinsko zelje" nel registro delle denominazioni di origine protette, riconoscendone il legame con l’area di produzione croata di Varaždin e con specifiche caratteristiche qualitative del prodotto. La Commissione ha esaminato e respinto l’opposizione della Slovenia, ritenendo soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Sono inoltre fissate regole di etichettatura per evitare confusione quando il termine "Varaždinsko" sia usato come indicazione varietale.

Iscrizione della denominazione "Varaždinsko zelje" nel registro UE delle DOP, con regole specifiche di etichettatura per l’uso del termine "Varaždinsko" come riferimento varietale.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Varaždinsko zelje" quale denominazione di origine protetta relativa a un cavolo/ortaggio fresco o trasformato della classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è vincolante in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore del regolamento. Incide in particolare sui produttori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori dell’etichettatura che impieghino la denominazione protetta o il termine "Varaždinsko" come riferimento alla varietà di cavolo. Restano salve le condizioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per l’uso di denominazioni varietali nell’etichettatura, nonché le specifiche prescrizioni grafiche e informative stabilite dal presente regolamento.

Varaždinsko zelje (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1900 della Commissione iscrive "Varaždinsko zelje" nel registro delle denominazioni di origine protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione adotta la decisione all’esito della procedura di opposizione avviata dalla Slovenia, ritenendo sussistenti i requisiti per la registrazione e valorizzando il legame tra il prodotto e la zona di Varaždin in Croazia.

Contesto procedurale e opposizione

La domanda di registrazione della Croazia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Slovenia ha presentato opposizione e, a seguito dell’ammissibilità della stessa, la Commissione ha invitato le parti a consultazioni per tre mesi, poi prorogati di ulteriori tre mesi su richiesta del richiedente. Poiché non è stato raggiunto alcun accordo, la Commissione ha proceduto alla decisione finale sulla registrazione, come previsto dall’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento.

Motivazione della registrazione

Secondo la Commissione, il "Varaždinsko zelje" possiede caratteristiche peculiari: elevato contenuto di fenolo e flavonoidi, elevato contenuto di materia secca ed eccezionale contenuto di zuccheri. Tali qualità dipendono in modo essenziale dall’ambiente geografico di produzione e dal metodo di produzione, in particolare dalla raccolta in autunno inoltrato, resa possibile dalla resistenza del prodotto alle basse temperature. Il prodotto è ottenuto esclusivamente da sementi della varietà da conservazione "Varaždinski kupus", la cui produzione è limitata alla zona geografica delimitata.

Valutazione delle obiezioni

La Commissione respinge l’argomento secondo cui la denominazione sarebbe fuorviante: essa è intesa come riferimento alla zona di produzione e non può di per sé indurre in errore i consumatori sull’origine del prodotto. Quanto al preteso conflitto con denominazioni varietali omonime e con il prodotto commercializzato in Slovenia come "Varaždinsko zelje", la Commissione osserva che in tale contesto il termine "Varaždinsko" svolge essenzialmente una funzione varietale e non vi è prova di un uso della denominazione indipendente dalla varietà di cavolo. Per questa ragione non viene previsto alcun periodo transitorio per l’uso della denominazione in quanto tale.

Etichettatura e uso delle denominazioni varietali

Il regolamento introduce una disciplina specifica per l’etichettatura nei casi in cui il termine "Varaždinsko" sia impiegato come riferimento alla varietà di cavolo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tali ipotesi:

  • nel medesimo campo visivo deve figurare anche il paese di origine;
  • il paese di origine deve essere indicato con caratteri di dimensioni pari a quelli della denominazione;
  • sono vietate bandiere, emblemi, distintivi o altre rappresentazioni grafiche idonei a trarre in inganno i consumatori, soprattutto quanto a caratteristiche, origine o provenienza.

Resta inoltre consentito, senza limiti temporali, l’uso dei nomi varietali "Varaždinsko 2" e "Varaždinsko 3" per sementi e cavoli prodotti al di fuori della zona geografica, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per i cavoli, l’etichetta deve indicare chiaramente il paese di origine e non contenere alcuna allusione alla Croazia.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

La denominazione "Varaždinsko zelje" è registrata come denominazione di origine protetta. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Contesto dell’opposizione e valutazione della Commissione

La domanda croata era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Slovenia ha presentato opposizione, seguita da consultazioni tra le parti, senza raggiungimento di un accordo. La Commissione ha quindi deciso per la registrazione, ritenendo soddisfatti i requisiti della DOP e non condividendo le obiezioni circa il carattere fuorviante o il conflitto con denominazioni varietali preesistenti.

Fondamento del legame con il territorio

Il prodotto presenta caratteristiche peculiari, tra cui un elevato contenuto complessivo di fenolo e flavonoidi, un elevato contenuto di materia secca e un contenuto eccezionalmente elevato di zuccheri, attribuiti ai fattori naturali e antropici dell’ambiente geografico di produzione e al metodo di produzione. Il prodotto è ottenuto esclusivamente da sementi della varietà da conservazione "Varaždinski kupus", prodotte solo nella zona geografica delimitata.

Etichettatura: uso del termine "Varaždinsko" come riferimento varietale

Se, conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine "Varaždinsko" è utilizzato in etichetta per riferirsi alla varietà di cavolo, nello stesso campo visivo deve comparire anche il paese di origine, con caratteri di dimensioni pari a quelli della denominazione. È inoltre vietata l’apposizione di bandiere, emblemi, distintivi o altre rappresentazioni grafiche se idonei a ingannare i consumatori, in particolare su caratteristiche, origine o provenienza.

Esclusione di un periodo transitorio per l’uso della denominazione

La Commissione non ha ritenuto opportuno autorizzare, per un periodo transitorio, l’uso della denominazione "Varaždinsko zelje" in quanto tale, poiché la funzione di indicatore varietale del termine "Varaždinsko" è stata considerata predominante.

Uso delle varietà "Varaždinsko 2" e "Varaždinsko 3"

Resta consentito, senza limiti temporali, l’uso dei nomi varietali "Varaždinsko 2" e "Varaždinsko 3" nell’etichettatura di sementi e cavoli prodotti fuori dalla zona geografica, alle condizioni dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per i cavoli, l’etichetta deve indicare chiaramente il paese di origine e non contenere alcuna allusione alla Croazia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentarietichettatura dei prodotti alimentariprotezione dei consumatoriagricoltura

Testo integrale

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