Regolamento (UE) 2017/1902
Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro delle aste ETS per coordinare i volumi di quote con la riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814. Rivede quindi criteri, calendari e modalità di pubblicazione dei volumi d’asta, includendo anche gli adeguamenti legati a nuove entrate, cessazioni di attività e altre correzioni previste dalla direttiva 2003/87/CE. Inoltre registra ICE Futures Europe come seconda piattaforma d’asta del Regno Unito e ne disciplina condizioni e obblighi specifici.
Modifica le regole UE sulla vendita all’asta delle quote ETS per allinearle alla riserva stabilizzatrice del mercato e registra una nuova piattaforma d’asta del Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica alle aste di quote di emissione dei gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) n. 1031/2010, quindi ai soggetti e alle piattaforme coinvolti nella messa all’asta delle quote del capo III dell’ETS. Incide sulle piattaforme d’asta designate dagli Stati membri, sulla piattaforma comune e sulle piattaforme indipendenti, nonché sulla piattaforma d’asta designata dal Regno Unito (ICE Futures Europe). Riguarda sia la programmazione e quantificazione dei volumi d’asta sia le regole di accesso, pubblicità, ammissione e requisiti operativi; si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina tempi, gestione e altri aspetti della vendita all’asta delle quote ETS ai sensi della direttiva 2003/87/CE. L’intervento è motivato principalmente dalla necessità di allineare il sistema d’asta alla decisione (UE) 2015/1814 sulla riserva stabilizzatrice del mercato e di registrare una seconda piattaforma d’asta designata dal Regno Unito.
Ambito e finalità della modifica
La modifica incide sui criteri di determinazione dei volumi annuali di quote da mettere all’asta, sui calendari d’asta, sui requisiti di accesso e sulle informazioni da pubblicare. Vengono inoltre corrette alcune incoerenze del regolamento originario e reso coerente il regime delle piattaforme d’asta con la regola secondo cui esse devono essere autorizzate come mercati regolamentati che organizzano un mercato secondario di diritti di emissione o dei relativi derivati.
Adeguamento dei volumi d’asta alla decisione (UE) 2015/1814
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1031/2010 è riscritto per tenere conto della riserva stabilizzatrice del mercato. I considerando chiariscono che la riserva, operativa dal 1º gennaio 2019, comporta l’integrazione nella riserva o lo svincolo di volumi di quote mediante adeguamento dei volumi d’asta su un arco di 12 mesi a partire dal 1º settembre di un dato anno. Nel primo anno di operatività, il primo adeguamento avviene tra il 1º gennaio e il 1º settembre 2019.
È inoltre previsto che:
- i 900 milioni di quote inizialmente destinati alla reintroduzione nel 2019 e 2020 non siano più messi all’asta, ma integrati nella riserva;
- le quote non assegnate della riserva per i nuovi entranti, o quelle non assegnate per chiusura o cessazione parziale di attività ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafi 7, 19 e 20, della direttiva 2003/87/CE, siano integrate nella riserva nel 2020;
- i calendari d’asta della piattaforma comune e delle eventuali piattaforme indipendenti siano rettificati di conseguenza.
Determinazione dei volumi e pubblicazione dei calendari
Il nuovo articolo 10, paragrafo 3, chiarisce che il volume annuale da mettere all’asta si basa sull’allegato I e sulla stima pubblicata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, o sul suo ultimo aggiornamento pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno precedente. Tale calcolo deve considerare, se del caso, la decisione (UE) 2015/1814, le quote gratuite transitorie sottratte o da sottrarre, e gli adeguamenti ex articoli 24 e 27 della direttiva.
Le modifiche successive del volume d’asta di un determinato anno civile, salvo la decisione (UE) 2015/1814, sono computate nel volume dell’anno successivo. Per la programmazione delle singole aste, le piattaforme devono pubblicare periodi d’offerta, volumi, date, tipo di prodotto, nonché date di pagamento e consegna, entro il 30 giugno dell’anno precedente o appena possibile dopo tale data, previo parere della Commissione, che va tenuto in massima considerazione.
Percentuali di contribuzione degli Stati membri e solidarietà
Il nuovo articolo 10, paragrafo 4, precisa che la percentuale di quote che ciascuno Stato membro mette all’asta deve essere determinata tenendo conto delle quote gratuite transitorie ex articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, delle eventuali quote da mettere all’asta ai sensi dell’articolo 24 della stessa direttiva e delle quote da integrare nella riserva o da svincolare ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, e dell’articolo 1, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1814. I considerando richiamano anche le deroghe applicabili alla quota del 10 % distribuita tra alcuni Stati membri a fini di solidarietà.
Accesso alle aste e requisiti di ammissione
Viene semplificato l’accesso diretto alle aste per i membri o partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta, purché siano soddisfatte due condizioni: i requisiti di ammissione al mercato secondario non devono essere meno rigorosi di quelli richiesti per l’asta e la piattaforma deve ricevere le informazioni supplementari necessarie a verificare il rispetto dei requisiti. Il secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 19 è soppresso e l’articolo 20 è coordinato per escludere, per tali soggetti, la necessità di presentare una domanda separata di ammissione.
Designazione delle piattaforme e requisiti operativi
L’articolo 30, paragrafo 6, è modificato per richiedere che lo Stato membro comunichi alla Commissione le modalità operative dettagliate del procedimento d’asta, incluse le disposizioni contrattuali sui sistemi di compensazione e regolamento, le tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne. L’articolo 35, paragrafo 1, stabilisce in modo espresso che le aste possono essere svolte solo su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.
Trasparenza, pubblicità e misure antiriciclaggio/antimarket abuse
L’articolo 60, paragrafo 1, è ampliato per imporre la pubblicazione su un sito web dedicato alle aste di tutta la documentazione non riservata rilevante, inclusi il calendario delle aste e l’elenco dei soggetti ammessi. Devono essere pubblicate anche le decisioni che fissano la dimensione massima delle offerte e le eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato.
Registrazione di ICE Futures Europe come seconda piattaforma d’asta del Regno Unito
Il regolamento aggiorna l’allegato III includendo ICE Futures Europe (ICE) come piattaforma d’asta designata dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1. La designazione decorre da non prima del 10 novembre 2017 fino al più tardi al 9 novembre 2022, salvo il caso disciplinato dall’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.
Le condizioni e gli obblighi specifici sono numerosi e mirano a garantire accesso non discriminatorio, trasparenza e controlli effettivi. In particolare:
- l’ammissione alle aste non può dipendere dall’adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario di ICE o di terzi;
- ICE può ricevere comunicazioni sulle decisioni di ammissione, revoca o sospensione adottate dai propri membri di scambio o dai loro clienti, con obbligo di comunicazione immediata per i dinieghi e le sospensioni/revoche, e su richiesta per le altre decisioni;
- ICE può esaminare tali decisioni e imporre la conformità ai risultati del riesame, anche mediante procedure disciplinari o altri strumenti previsti dalle sue regole;
- ICE deve mantenere un elenco completo e aggiornato degli intermediari autorizzati ad agevolare l’accesso alle aste nel Regno Unito, con indicazioni pratiche accessibili anche per PMI ed emittenti di entità ridotta;
- tariffe e condizioni applicate da ICE, dal suo sistema di compensazione e da eventuali intermediari aggiuntivi devono essere chiaramente indicate e pubblicamente accessibili;
- devono esistere procedure di reclamo per contestare decisioni di ammissione, revoca o sospensione;
- entro sei mesi dall’inizio delle aste, ICE deve riferire al sorvegliante d’asta sulla copertura ottenuta nel modello di cooperazione, anche in termini geografici, tenendo conto delle raccomandazioni ricevute;
- il Regno Unito deve comunicare alla Commissione ogni modifica sostanziale degli accordi contrattuali con ICE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento dei volumi d’asta alla riserva stabilizzatrice del mercato
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1031/2010 è modificato per far sì che i volumi di quote da mettere all’asta tengano conto della decisione (UE) 2015/1814. Dal 2019 i volumi sono soggetti agli adeguamenti connessi all’integrazione nella riserva o allo svincolo di quote, con pubblicazione dei calendari d’asta aggiornati con largo anticipo rispetto al 1º settembre dell’anno di applicazione.
Nuovi criteri di calcolo e correzione dei volumi
Per il calcolo annuale si chiarisce che vanno considerati gli adeguamenti ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2003/87/CE, nonché le eventuali quote gratuite transitorie, le quote del meccanismo per i nuovi entranti e le variazioni connesse a cessazioni di attività o modifiche dell’assegnazione gratuita. È inoltre precisato che le modifiche successive del volume d’asta in un anno civile si computano nel volume dell’anno successivo, salvo quanto impone la decisione (UE) 2015/1814.
Calendari d’asta e tempi di pubblicazione
Le piattaforme d’asta devono determinare e pubblicare i periodi d’offerta, i volumi, le date delle aste, il tipo di prodotto e le date di pagamento e consegna entro il 30 giugno dell’anno precedente per le aste ordinarie, o entro il 15 luglio per le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814. Le modifiche ai calendari devono essere adottate previa consultazione della Commissione e tenendo nella massima considerazione il suo parere.
Accesso alle aste dei membri del mercato secondario
Si semplifica l’accesso diretto alle aste per i membri o partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta, purché i requisiti di ammissione al mercato secondario non siano meno rigorosi di quelli richiesti per l’asta e la piattaforma disponga delle informazioni necessarie a verificare il rispetto dei requisiti. È eliminato il secondo comma dell’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 20, paragrafo 1, è coordinato con tale regime.
Requisiti per le piattaforme d’asta designate dagli Stati membri
Per la designazione di una piattaforma d’asta, lo Stato membro deve comunicare anche le modalità operative dettagliate del procedimento d’asta, comprese le disposizioni contrattuali relative alla piattaforma, alla compensazione, al regolamento, alle tariffe, alle garanzie, ai pagamenti e alle consegne. È precisato che le aste possono svolgersi solo su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o dei relativi derivati.
Trasparenza e pubblicità delle informazioni non riservate
L’articolo 60 è ampliato: sul sito web dedicato alle aste devono essere pubblicati non solo la normativa, gli orientamenti, i moduli e il calendario, ma anche l’elenco dei soggetti ammessi alle aste e le decisioni volte a limitare la dimensione massima delle offerte o a introdurre misure correttive contro riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato.
Registrazione della seconda piattaforma d’asta del Regno Unito
L’allegato III è integrato con una nuova parte relativa a ICE Futures Europe (ICE), designata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1. La designazione decorre non prima del 10 novembre 2017 e non oltre il 9 novembre 2022, salvo l’articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. Sono fissate condizioni e obblighi specifici in tema di accesso non condizionato all’adesione allo scambio, pubblicazione degli elenchi degli intermediari autorizzati, trasparenza delle tariffe, reclami, monitoraggio del modello di cooperazione e comunicazione di modifiche contrattuali alla Commissione.
Aggiornamento degli allegati sui volumi 2013-2020
L’allegato IV è sostituito per riflettere gli adeguamenti dei volumi di quote da mettere all’asta nel periodo 2013-2020, con indicazione delle riduzioni annue nei diversi anni del periodo considerato.
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