Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1897

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio, del 18 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/150 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32017R1897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 per inserire quattro navi nell’elenco delle navi soggette a misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea. L’intervento discende dalla designazione operata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 3 ottobre 2017 ai sensi della risoluzione 2375 (2017). L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, mediante modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione e vincola tutti gli Stati membri, in quanto atto direttamente applicabile. Incide specificamente sul regime sanzionatorio UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509. Non introduce un regime autonomo, ma attua l’aggiornamento conseguente alla designazione di quattro navi da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Aggiornamento dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive contro la Corea del Nord

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1897 del Consiglio dà attuazione all’aggiornamento del regime sanzionatorio UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, intervenendo sul regolamento (UE) 2017/1509. La misura recepisce la designazione di quattro navi effettuata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 3 ottobre 2017 ai sensi della risoluzione 2375 (2017).

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’Unione contro la Corea del Nord. Dai considerando emerge che, a seguito della designazione ONU di quattro navi, occorre aggiornare l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509, che contiene l’elenco delle navi soggette a misure restrittive.

Modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509

L’unica disposizione sostanziale dell’atto è l’articolo 1, che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è l’inclusione di ulteriori navi nell’elenco delle unità interessate dal regime restrittivo.

Navi inserite nell’elenco

L’allegato elenca quattro navi designate conformemente al punto 6 dell’UNSCR 2375 (2017):

  • PETREL 8, IMO 9562233, MMSI 620233000;
  • HAO FAN 6, IMO 8628597, MMSI 341985000;
  • TONG SAN 2, IMO 8937675, MMSI 445539000;
  • JIE SHUN, IMO 8518780, MMSI 514569000.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata efficacia nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509

L’articolo 1 dispone che l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione, con l’effetto di aggiornare l’elenco delle navi soggette a misure restrittive.

Inserimento di quattro navi designate

L’allegato aggiunge all’elenco delle navi soggette a misure restrittive quattro unità designate conformemente al punto 6 dell’UNSCR 2375 (2017): PETREL 8 (IMO 9562233, MMSI 620233000), HAO FAN 6 (IMO 8628597, MMSI 341985000), TONG SAN 2 (IMO 8937675, MMSI 445539000) e JIE SHUN (IMO 8518780, MMSI 514569000).

Motivazione dell’aggiornamento

I considerando precisano che il 3 ottobre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha designato quattro navi ai sensi del paragrafo 6 della risoluzione 2375 (2017); per tale ragione è necessario adeguare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunetrasporti marittimirelazioni esterne

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.