Regolamento (UE) 2017/1901
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1901 della Commissione, del 18 ottobre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Danbo (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra la denominazione "Danbo" come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione respinge le opposizioni presentate da diversi soggetti, ritenendo provata la reputazione del prodotto e il legame con la Danimarca, nonché insussistente il carattere generico della denominazione nell'Unione. L'atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Registrazione della denominazione "Danbo" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Danbo" per un prodotto lattiero-caseario classificato come formaggio, ai fini della sua iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; non disciplina in generale il settore dei formaggi, ma solo la registrazione della specifica denominazione. Il regolamento non prevede un periodo transitorio per produttori di paesi terzi, in assenza di prove di importazioni nell'Unione di formaggi di questo tipo provenienti da paesi terzi.
Registrazione di "Danbo" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1901 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Danbo" come indicazione geografica protetta, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto segue la procedura di opposizione avviata sotto il previgente regolamento (CE) n. 510/2006 e si fonda sulla valutazione positiva del legame tra il prodotto e la Danimarca, basato essenzialmente sulla reputazione.
Procedura e opposizioni
La domanda di registrazione della Danimarca era stata pubblicata e sono state presentate opposizioni da Austria, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti e Consortium for Common Food Names. La Commissione ha avviato consultazioni tra le parti interessate il 18 settembre 2012, ma non essendo stato raggiunto alcun accordo, ha adottato la decisione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Valutazione dei requisiti per l'IGP
La Commissione ritiene che il "Danbo" soddisfi i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto la sua reputazione è attribuibile all'origine geografica danese. Nei considerando si evidenzia che la Danimarca ha prodotto un ampio materiale probatorio, tra cui pubblicazioni specializzate, riferimenti storici, partecipazione a fiere e concorsi e riconoscimenti ottenuti, a conferma del nesso reputazionale con il territorio.
Rigetto della tesi di genericità
Le opposizioni avevano sostenuto che "Danbo" fosse divenuto un nome generico, richiamando, tra l'altro, la norma del Codex alimentarius, la convenzione di Stresa e una voce tariffaria propria. La Commissione respinge tali argomenti: il riferimento a norme internazionali o a codici tariffari non è sufficiente a trasformare un nome in generico ai fini della disciplina UE; inoltre, la valutazione del carattere generico deve essere compiuta con riferimento al solo territorio dell'Unione, in applicazione del principio di territorialità.
Periodo transitorio e commercializzazione
Non viene concesso alcun periodo transitorio a favore di produttori di paesi terzi, poiché nel fascicolo non sono risultate prove di importazioni nell'Unione di formaggi di questo tipo provenienti da paesi terzi. La Commissione rileva inoltre che, nel territorio dell'Unione, il "Danbo" è prodotto essenzialmente in Danimarca ed è prevalentemente commercializzato in Danimarca, mentre al di fuori di tale Stato la conoscenza del prodotto è limitata.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Danbo" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Esame delle opposizioni e fondamento della decisione
Nei considerando la Commissione ricostruisce la fase di opposizione avviata ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e le consultazioni tra le parti interessate. Viene affermato che non è stato raggiunto un accordo e che la decisione deve essere adottata secondo l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Reputazione e legame geografico
La registrazione è giustificata dalla reputazione del "Danbo", attribuita alla sua origine geografica in Danimarca ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione richiama pubblicazioni specializzate, riferimenti, partecipazione a mostre e concorsi, nonché premi ottenuti, come elementi di prova del legame reputazionale.
Rigetto delle contestazioni sul carattere generico
Le opposizioni che sostenevano la genericità della denominazione vengono respinte. La Commissione osserva che la presenza di una norma del Codex alimentarius, l'inclusione nell'allegato B della convenzione di Stresa e l'esistenza di una linea tariffaria non rendono il nome generico ipso facto. La valutazione del carattere generico deve riferirsi al territorio dell'Unione, e non alla percezione o alle regole vigenti in paesi terzi.
Assenza di periodo transitorio
La Commissione nega l'applicazione di un periodo transitorio ex articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché nel procedimento non sono state fornite prove di importazioni nell'Unione di tale formaggio da paesi terzi.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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