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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12450/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata per un'area ove insisteva una stazione radio base. La proprietaria del bene ha contestato, davanti alla Commissione provinciale e poi alla Corte d'appello di Trento, la stima dell'indennità riconosciuta per l'ablazione parziale di una porzione di terreno, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina dell'espropriazione parziale e che il valore dovesse essere maggiore, anche tenendo conto della perdita di utilità della parte residua e del canone di locazione che derivava dalla concessione dell'area alla società utilizzatrice dell'impianto. La Corte territoriale ha però confermato un'indennità calcolata sul valore venale dell'area, ritenendo non sussistenti i presupposti di una più ampia liquidazione secondo le tesi della proprietaria. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge provinciale di Trento n. 6/1993, con omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 14, comma 1, della medesima legge e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione totalmente omessa; violazione dell'art. 15-bis della legge provinciale n. 6/1993 e dell'art. 132 c.p.c., sempre con omesso esame di fatti decisivi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre prodotto la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la determinazione amministrativa che aveva autorizzato l'espropriazione e determinato la relativa indennità, determinando così il venir meno del presupposto dell'opposizione alla stima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che l'annullamento, sopravvenuto nelle more del giudizio di legittimità, della determinazione amministrativa che autorizzava l'espropriazione e fissava l'indennità ha fatto venire meno uno dei presupposti fondamentali del giudizio di opposizione alla stima, cioè l'esistenza valida del provvedimento espropriativo. Ha quindi dichiarato che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e di quello di merito.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 1 e 3, legge provinciale Trento n. 6/1993

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il valore dell'area espropriata dovesse essere determinato secondo i criteri legali indicati per la stima del bene e tenendo conto delle caratteristiche del terreno e del contesto urbanistico.

  • art. 15-bis legge provinciale Trento n. 6/1993

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio utilizzato nella determinazione dell'indennità in caso di espropriazione parziale.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato come parametro di censura per motivazione totalmente omessa della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Usato per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per cassare senza rinvio la sentenza impugnata a seguito della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, se nelle more del giudizio di legittimità interviene il passaggio in giudicato dell'annullamento del provvedimento amministrativo che ha autorizzato l'espropriazione o determinato l'indennità, viene meno un presupposto essenziale del processo e la causa deve essere dichiarata improseguibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'atto amministrativo che fonda il procedimento espropriativo è caducato dal giudice amministrativo, la Cassazione può cassare senza rinvio la sentenza di merito, poiché non residua una controversia attuale sulla stima da decidere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio di legittimità è sufficiente, se documentata, a precludere l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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