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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23994 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva escluso l'applicazione della regola comunitaria "de minimis" al credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, e prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 63. Secondo l'Agenzia, il credito era soggetto al limite massimo comunitario, dovendo essere computato anche tenendo conto di eventuali altri benefici, incluso il credito d'imposta per nuovi investimenti previsto dall'art. 8 della L. n. 388 del 2000. La contribuente sosteneva invece che il beneficio non costituisse un aiuto di Stato e non fosse quindi soggetto al limite de minimis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la disapplicazione della normativa nazionale da parte della CTR. Ha affermato che il credito d'imposta per incremento occupazionale è soggetto alla regola de minimis e che, nel calcolo del limite massimo di 100.000 euro nel triennio, devono essere considerati, con le limitazioni previste, anche altri crediti d'imposta agevolativi, tra cui quello per nuovi investimenti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo, che dovrà verificare concretamente il superamento del limite e decidere nuovamente anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    All'ulteriore credito di imposta [...] si applica la regola "de minimis" [...] purchè non venga superato il limite massimo [...] nel triennio.

    Il credito d'imposta riconosciuto ai datori di lavoro che incrementano l'occupazione nelle aree agevolate è soggetto al limite de minimis e può essere cumulato con altri benefici soltanto entro la soglia comunitaria applicabile.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    La norma ha prorogato il regime degli incentivi alle assunzioni, mantenendo ferme, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dell'art. 7 della L. n. 388 del 2000 e quindi anche la regola de minimis.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Il credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate può concorrere, nei limiti previsti, alla determinazione complessiva degli aiuti rilevanti ai fini del tetto de minimis.

  • D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 46 del 2007

    Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola "de minimis" gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

    La disposizione non esclude dal computo il credito d'imposta in esame, poiché quest'ultimo era stato legislativamente determinato in misura corrispondente al limite de minimis; l'esclusione riguarda aiuti concessi in misura superiore a tale soglia.

  • Comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06

    Ha introdotto la regola secondo cui gli aiuti di importo esiguo, entro la soglia prevista nel triennio, non incidono in modo significativo sulla concorrenza e sugli scambi e sono sottratti all'obbligo di previa notifica.

  • Regolamento CE n. 2204 del 2002

    Non ha modificato né derogato alla disciplina nazionale del credito d'imposta per incremento occupazionale, che resta soggetta alla regola de minimis.

  • Artt. 87 e 88 del Trattato CE

    La disciplina europea sugli aiuti di Stato non impedisce allo Stato membro di delimitare autonomamente un beneficio fiscale entro soglie predefinite, come quella de minimis.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola de minimis, il beneficio deve essere trattato entro il relativo tetto massimo anche se il contribuente contesta che si tratti tecnicamente di un aiuto di Stato.
  • Per verificare il rispetto della soglia de minimis occorre considerare cumulativamente i benefici rilevanti ottenuti dalla stessa impresa nel periodo triennale di riferimento, inclusi altri crediti d'imposta quando la normativa lo prevede.
  • Una normativa europea successiva non determina automaticamente la disapplicazione della disciplina nazionale: è necessario dimostrare un effettivo contrasto incompatibile tra le due disposizioni.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva perdita del beneficio: il giudice di rinvio deve ancora verificare in concreto gli importi fruiti, il periodo di riferimento e l'eventuale superamento della soglia.
  • La qualificazione formale del beneficio come incentivo all'occupazione o come misura territoriale non esclude l'applicazione del regime de minimis quando tale regime è previsto direttamente dalla legge nazionale.

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