Cassazione Penale, Sentenza n. 26411/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha riformato l'assoluzione di primo grado (Tribunale di Vercelli) e li ha ritenuti colpevoli del delitto di furto con strappo (art. 624-bis c.p.). Hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis c.p.p., sostenendo che, essendosi il primo grado svolto con rito abbreviato non condizionato ("secco"), la rinnovazione dell'istruttoria (in particolare l'escussione della persona offesa) fosse necessaria dopo il ribaltamento in sede d'appello, specialmente in presenza di valutazioni discordanti della prova dichiarativa (contrasto fra querela e individuazione fotografica); (2) mancanza e vizio di motivazione e travisamento della prova, per aver ritenuto la Corte d'appello che i due imputati avessero agito congiuntamente nonostante elementi in querela indicassero che si separarono durante il fatto, e per aver attribuito rilevanza a circostanze (ritrovamento congiunto nella stazione/bagno) non idonee a provare la concertazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui, in caso di appello del Pubblico Ministero avverso sentenza di proscioglimento resa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato ("secco"), non opera l'obbligo di rinnovazione istruttoria di cui all'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; inoltre la giurisprudenza CEDU e la successiva modifica normativa (d.lgs. 10/10/2022, n. 150) confermano che la rinnovazione è richiesta solo se nel primo grado siano state assunte prove dichiarative in udienza o sia intervenuta integrazione probatoria. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello fosse adeguatamente "rafforzata": videoriprese, descrizione della persona offesa, individuazione fotografica e il controllo dei due imputati subito dopo il fatto costituiscono elementi convergenti che legittimano la ricostruzione della responsabilità in concorso e la condanna per furto con strappo; non era necessario precisare chi fosse l'autore materiale, essendo il concorso dimostrato da indizi convergenti. Conseguentemente il rigetto complessivo del ricorso ha confermato la condanna pronunciata in appello.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma penale del furto aggravato consumato con strappo: la sentenza di appello ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione allo strappo della collana.
art. 603 cod. proc. pen. (commi 3 e 3-bis)
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in caso di riforma in peius di sentenze di proscioglimento: la Corte interpreta che l'obbligo di rinnovazione non opera per il rito abbreviato non condizionato ("secco"), salvo che siano state assunte prove dichiarative in udienza o sia intervenuta integrazione probatoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati formulati nei limiti richiesti.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. i)
Modifica normativa che precisa l'ambito di applicazione dell'art. 603 c.p.p.; la Corte ne riconosce l'applicazione nel processo d'appello (principio "tempus regit actum").
sentenza Corte EDU, Di Martino e Molinari c. Italia (25/03/2021)
Giurisprudenza convenzionale che ha stabilito che l'appello non è sempre tenuto a rinnovare l'escussione di testimoni quando l'imputato abbia scelto il rito abbreviato conoscendo il materiale delle indagini; condiziona l'obbligo di rinnovazione alla centralità decisiva della prova dichiarativa prestata in udienza.
art. 438, comma 5 e art. 541, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamati come ipotesi in cui possa essere disposta integrazione probatoria nel rito abbreviato: la rinnovazione è richiesta se l'abbreviato è stato integrato secondo queste previsioni.
art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 (richiami procedurali)
Norme straordinarie sul deposito di requisitorie e sulla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; applicata la disciplina prevista per il deposito di conclusioni scritte e trattazione senza intervento.
Massime di principio
- Se il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato non condizionato ("abbreviato secco"), in caso di appello del Pubblico Ministero avverso una sentenza di proscioglimento non è automaticamente obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria (escussione dei testimoni), salvo che nel primo grado siano state effettivamente acquisite prove dichiarative in udienza o sia stata disposta integrazione probatoria.
- L'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603 c.p.p. opera soprattutto quando la decisione d'appello si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative che erano state decisive in primo grado; se la diversa valutazione riguarda elementi documentali o riprese video già in atti, la rinnovazione non è necessaria.
- In caso di riforma di una assoluzione l'appello deve contenere una "motivazione rafforzata": la Corte deve spiegare in modo compiuto perché le stesse prove assumono valore dimostrativo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
- La responsabilità per concorso di persone può essere affermata anche senza individuare con certezza l'autore materiale dell'azione, quando sussistono plurimi e convergenti indizi (videoriprese, posizione temporale, individuazioni fotografiche, comportamento post-fatto) che dimostrano la comune volontà e partecipazione all'azione delittuosa.
- Le modifiche normative intervenute si applicano al processo d'appello secondo il principio "tempus regit actum"; va tuttavia valutata la specifica situazione processuale (se vi è stata integrazione probatoria in abbreviato) per determinare l'obbligo di rinnovazione.
- Nelle controversie simili, il difensore dovrebbe contestare sia la portata degli elementi documentali (es. qualità e interpretazione delle videoriprese, attendibilità dell'individuazione fotografica) sia la presenza/assenza della necessaria motivazione rafforzata in appello, facendo leva sulla specificità delle prove dichiarative acquisite in primo grado.
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