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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12226/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due aree site nel Comune di Albiolo e adibite a giardino/orto, catastalmente individuate in due particelle, ciascuna in comproprietà tra due dei resistenti. Il Comune aveva emesso due avvisi di accertamento ICI per l’anno 2011 e due avvisi di accertamento IMU per l’anno 2012, con interessi e sanzioni, ritenendo le aree imponibili in quanto edificabili secondo gli strumenti urbanistici. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo che le aree fossero pertinenze dei fabbricati adiacenti e quindi non autonomamente tassabili. La CTR Lombardia aveva confermato l’annullamento degli avvisi valorizzando la destinazione concreta ad orto e giardino e la funzione pertinenziale, nonostante l’edificabilità urbanistica. In cassazione il Comune deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme su ICI e IMU perché la CTR aveva riconosciuto la pertinenzialità senza una tempestiva dichiarazione del vincolo; 2) violazione delle norme che definiscono l’area fabbricabile, sostenendo che la destinazione a giardino non escludesse l’imponibilità in assenza di dichiarazione; 3) violazione delle norme su pertinenze e onere della prova, censurando l’affermazione della CTR secondo cui la concreta destinazione ad ornamento e l’impossibilità di diversa destinazione senza radicale trasformazione bastassero a escludere la tassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, assorbendo gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretto il principio per cui un’area può essere pertinenziale anche se urbanisticamente edificabile, ma ha censurato la CTR per non avere verificato, a monte, se il Comune fosse già a conoscenza del vincolo pertinenziale prima degli anni di imposta 2011 e 2012; in difetto di dichiarazione preventiva, infatti, la mancata imponibilità postula che l’ente impositore avesse contezza del vincolo tramite documenti o informazioni acquisite anche per finalità extratributarie. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare tale conoscenza dell’ente impositore.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ai fini ICI il fabbricato comprende anche l’area che ne costituisce pertinenza; l’area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici o le effettive possibilità di edificazione.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La dichiarazione ICI era in origine necessaria, ma l’obbligo è stato poi soppresso con decorrenza dall’1 gennaio 2009, salvo eccezioni relative a riduzioni di imposta e fatti non conoscibili d’ufficio.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Per l’ICI un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi.

  • art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Ribadisce che, ai fini ICI, rileva la qualificazione edificatoria derivante dallo strumento urbanistico generale adottato, anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi.

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    L’IMU ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, comprese abitazione principale e pertinenze.

  • art. 817 c.c.

    La pertinenza richiede una destinazione oggettiva e funzionale del bene al servizio o ornamento di un altro bene, con vincolo durevole e non revocabile ad libitum.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell’asservimento pertinenziale grava sul contribuente quando intende ottenere un trattamento fiscale agevolato.

  • art. 53 Cost.

    La potenzialità edificatoria dell’area è indice di capacità contributiva e giustifica la tassazione ai fini ICI/IMU secondo il valore imponibile.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel quadro delle questioni di costituzionalità già risolte dalla Corte costituzionale sulla nozione fiscale di area edificabile.

  • art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    I rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede; non può essere chiesta la prova di fatti già noti al Comune.

  • art. 6, comma 4, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Conferma che non può pretendersi dal contribuente la prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La dichiarazione IMU è richiesta per il godimento di alcune agevolazioni, ma la sua omissione non impedisce il beneficio se l’ente era già a conoscenza dei presupposti di fatto.

  • art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Ha soppresso l’obbligo generalizzato di dichiarazione ICI dall’anno 2007, con operatività effettiva dall’1 gennaio 2009, salvo gli adempimenti collegati a riduzioni d’imposta e fatti non conoscibili d’ufficio.

Massime di principio

  • Ai fini ICI e IMU, la destinazione pertinenziale di un’area può coesistere con la sua originaria edificabilità urbanistica, ma esclude l’autonoma tassazione solo se il vincolo pertinenziale sia concreto, durevole e tale da sterilizzare in modo stabile lo ius edificandi.
  • La prova della pertinenzialità, quando rilevante per ottenere un beneficio fiscale, grava sul contribuente e deve risultare da elementi oggettivi e soggettivi rigorosi; il mero uso come giardino o orto non è di per sé sufficiente.
  • In materia tributaria, l’omissione della dichiarazione non preclude automaticamente il beneficio quando il presupposto agevolativo sia già noto all’ente impositore; il formalismo dichiarativo cede al principio di collaborazione e buona fede se il Comune dispone già di documenti o informazioni rilevanti.
  • La non imponibilità di un’area asseritamente pertinenziale richiede un accertamento in fatto anche sulla conoscenza pregressa, da parte dell’amministrazione, del vincolo di accessorietà prima del periodo d’imposta accertato.
  • Le risultanze catastali e la semplice utilizzazione materiale del bene non sono decisive: occorre verificare la reale destinazione funzionale del bene accessorio e la stabile modificazione dello stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoPossesso
RamiTributiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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