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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07832/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo di un fallimento proposta da una società consortile che aveva garantito, nei limiti del 60%, un finanziamento concesso a una società poi fallita. Dopo l'inadempimento della debitrice, la banca finanziatrice aveva escusso la garanzia, ottenendo dalla garante il pagamento di una somma; a sua volta il Fondo di Garanzia per le PMI aveva rimborsato alla garante l'80% di quanto da questa corrisposto, in forza della controgaranzia. La società istante chiedeva quindi l'ammissione al passivo per l'importo complessivo versato, sostenendo di essere surrogata nei diritti della banca per la parte pagata e di avere diritto al privilegio previsto dalla normativa speciale per la quota rimborsata dal Fondo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione all'esclusione, ritenendo che il credito principale fosse già stato ammesso al passivo in favore della banca e che, in assenza di formale rinuncia della banca alla quota riscossa, ammettere anche la garante avrebbe determinato una duplicazione dello stesso credito. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un documento decisivo, ossia una dichiarazione della mandataria della banca che attestava il pagamento ricevuto e l'assenso alla riduzione del credito ammesso; 2) violazione delle norme sulla surrogazione, sostenendo che, dopo il pagamento, la surroga operava automaticamente e non era necessaria una rinuncia della banca per ottenere l'ammissione al passivo; 3) violazione della norma che attribuirebbe privilegio alla quota coperta dalla controgaranzia pubblica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura riguardava un errore di percezione del giudice circa l'esistenza di un documento ritualmente prodotto, errore deducibile, semmai, con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo: quando il credito concorsuale è già stato ammesso al passivo, il subentrante a titolo particolare, incluso il surrogato, non deve proporre una nuova domanda di ammissione, ma deve attivare il meccanismo di cui all'art. 115, comma 2, l.fall., con comunicazione del trasferimento al curatore e conseguente rettifica formale dello stato passivo; il nuovo soggetto non può ottenere una duplicazione dell'ammissione in sostituzione di quella già esistente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare una mera svista materiale del giudice sull'esistenza di un documento.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di percezione del giudice che supponga inesistente un documento ritualmente prodotto integra errore di fatto revocatorio, deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 1203 c.c.

    La surrogazione attribuisce al solvens la posizione del creditore soddisfatto nei limiti del pagamento eseguito.

  • art. 2, comma 4, d.m. 20/6/2005

    Richiamato dalla parte ricorrente come base della surrogazione nei diritti del creditore garantito e della domanda di ammissione al passivo.

  • art. 62 l.fall.

    Richiamato dalla parte ricorrente insieme alle norme sulla surrogazione; nel provvedimento non è svolta una specifica interpretazione autonoma di tale disposizione.

  • art. 115, comma 2, l.fall.

    Quando il credito già ammesso al passivo viene trasferito a titolo particolare, il subentrante deve seguire la procedura di comunicazione al curatore, che provvede alla rettifica formale dello stato passivo, anziché ottenere una nuova ammissione.

  • art. 36 l.fall.

    L'atto del curatore sulla rettifica dello stato passivo è suscettibile di reclamo, come l'eventuale omissione.

  • art. 8 bis, comma 3, l. n. 33/2015

    Richiamato per sostenere l'attribuzione del privilegio alla quota rimborsata dal Fondo di Garanzia; il motivo relativo è stato tuttavia assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore del giudice di merito che consista nel ritenere inesistente un documento in realtà ritualmente prodotto non integra, di regola, un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c., ma un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
  • In caso di credito concorsuale già ammesso al passivo, il successivo subentro a titolo particolare nel credito, anche per surrogazione, non legittima una nuova domanda di ammissione; il subentrante deve attivare la procedura di annotazione/rettifica prevista dalla disciplina fallimentare.
  • La surrogazione del solvens opera nei limiti del pagamento effettuato, ma non può tradursi in una duplicazione dell'ammissione allo stato passivo a favore di soggetti diversi per il medesimo credito.
  • Quando il capo di credito è già stato ammesso al passivo, la tutela del successivo avente causa si realizza attraverso la comunicazione del trasferimento al curatore e la conseguente rettifica formale dello stato passivo, non mediante un nuovo accertamento del medesimo credito.
  • La doglianza relativa alla qualificazione privilegiata di una quota del credito resta assorbita quando il ricorso venga comunque rigettato per altre ragioni preliminari o assorbenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussioneMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizione

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