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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37733/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per peculato relativo alla sottrazione del controvalore di un buono postale liquidato presso l'ufficio postale di Castellanza. La difesa ha censurato la valutazione probatoria, rilevando che la distinta sottoscritta da Cozzi attestava la ricezione del denaro e che le riprese video mostravano la consegna del contante al sig. Ceriani; perciò sosteneva l'insussistenza della condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Il Procuratore generale ha chiesto invece l'annullamento con rinvio per rideterminazione della pena previa riqualificazione del fatto in truffa aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale dei giudici di merito ma ha qualificato il fatto non come peculato bensì come truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 e art. 61 n.9 c.p.). Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena alla luce della nuova qualifica giuridica. Ha confermato le statuizioni civili e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa alle parti civili per complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa), comma 2, n. 1 e comma 3

    La condotta è stata riqualificata quale truffa aggravata perché la disponibilità del denaro è stata acquisita mediante inganno delle parti civili; l'aggravante al comma 2 n.1 è applicata per la qualificazione dell'ente (Poste Italiane s.p.a.) e la punibilità è d'ufficio (comma 3).

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Originariamente contestato: la Corte ha escluso che sussistessero gli elementi tipici del peculato, poiché il denaro non era già nella disponibilità dell'imputata per ragione di ufficio ma le è stato procurato con artifici.

  • art. 61 n. 9 cod. pen. (aggravante)

    Applicata come aggravante in considerazione della qualità soggettiva dell'imputata (incaricata di pubblico servizio) e delle modalità della condotta.

  • art. 611 comma 1-sexies c.p.p.

    Utilizzato dalla Corte per rinviare l'udienza e consentire il contraddittorio sulla possibile riqualificazione del fatto.

  • art. 533 comma 1 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulla regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente e non viziata.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Criterio di sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la tenuta motivazionale della decisione impugnata secondo le prescrizioni di detta norma.

  • Sezioni Unite, sentenza 29/05/2025 n. 34036 (Prete)

    La pronuncia delle Sezioni Unite conferma che il personale di Poste Italiane addetto alla gestione di libretti e buoni postali è 'incaricato di pubblico servizio', rilevante ai fini della qualificazione e dell'aggravamento del reato.

Massime di principio

  • Differenza peculato vs truffa: il peculato si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha già la disponibilità del bene per ragione d'ufficio; la truffa si configura quando la disponibilità è ottenuta tramite artifici o raggiri.
  • Una distinta o ricevuta sottoscritta può essere valutata come strumento simulato se vi sono elementi che indicano un inganno organizzato; non è prova incontestabile se il quadro fattuale contrasta con la sua veridicità.
  • Filmati di videosorveglianza di scarsa qualità hanno valore limitato e non vincolano la valutazione se esistono elementi indiziari congruenti e coerenti che sostengono la ricostruzione accusatoria.
  • La valutazione complessiva e la coerenza degli elementi indiziari (tempistica dei versamenti, uso immediato delle somme, anomalie operative) possono superare la debolezza di singole prove documentali o video.
  • La Corte di cassazione può riqualificare il fatto rispetto alla qualificazione operata dai giudici di merito e rinviare per la rideterminazione della pena; la riqualificazione non annulla automaticamente le conseguenze civili già pronunciate.
  • Quando l'ufficio o l'ente coinvolto è qualificabile come ente pubblico o il soggetto ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio, possono operare aggravanti che aumentano la pena e attivano la punibilità d'ufficio.

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