Cassazione Penale, Sentenza n. 25259/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Napoli ha impugnato la conferma della condanna per minaccia aggravata e tentato investimento dell'Ufficiale di PG Michele Loreto (fatto avvenuto nel dicembre 2013). I motivi di ricorso hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p. per omissione nell'assunzione di una prova decisiva richiesta in appello (l'audizione del titolare dell'officina autore del preventivo di riparazione della vettura, Giammetta); 2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per vizio di motivazione e travisamento della prova documentale rappresentata dal preventivo che, a detta del ricorrente, dimostrerebbe l'impossibilità di circolare della vettura il giorno dei fatti (rottura della turbina datata 30/11/2013). Il ricorrente sosteneva che tali elementi avrebbero smentito la versione della persona offesa rispetto all'identità del conducente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la non necessità dell'escussione del teste Giammetta e che la rinnovazione istruttoria in appello è rimessa alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se correttamente motivata. Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati manifestamente infondati: il preventivo datato 30/11/2013 non prova incontrovertibilmente che la vettura non potesse circolare due giorni dopo; inoltre il ricorrente non ha riportato integralmente il contenuto della prova dichiarativa omessa tale da consentire la verifica del presunto travisamento. La Corte ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa (riconoscimento dell'imputato) e ha ricordato la possibilità logica che l'imputato potesse utilizzare un'altra vettura di cortesia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. d))
Invocato dal ricorrente per denunciare omissione di prova decisiva. La Corte ha ritenuto il motivo generico e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla non necessità dell'istruzione richiesta.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Richiamato per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte lo ha escluso perché il ricorrente non ha fornito il contenuto integrale della prova dichiarativa omessa e perché la decisione del giudice di merito sul valore del documento è risultata non viziata.
art. 603 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello: la rinnovazione è subordinata all'accertamento dell'incompletezza del dibattimento e il relativo giudizio del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se carente di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è discrezionale del giudice di merito: la mancata ammissione di una prova richiesta non è automaticamente vizio se il giudice motiva la non necessità per decidere.
- Documenti datati poco prima dell'evento (es. preventivi di riparazione) non provano in modo incontrovertibile l'impossibilità di utilizzo del veicolo a distanza di giorni, a meno che non vi siano elementi addizionali che dimostrino l'immobilità effettiva al momento del fatto.
- In caso di presunto travisamento di prove dichiarative, il ricorrente ha l'onere di riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni contestate per consentire la verifica da parte della Corte di legittimità.
- La coincidenza tra motivazioni di primo e secondo grado (c.d. “doppia conforme”) rafforza la stabilità del convincimento probatorio e rende più difficile il sindacato di cassazione, purché entrambe le decisioni risultino adeguatamente motivate.
- La declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso comporta frequentemente sanzioni economiche (spese processuali, rifusione spese parte civile e pagamento alla Cassa delle ammende).
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