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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45201/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza lo aveva dichiarato inammissibile perché lo Shati risultava ristretto per un reato ostativo (art. 74, d.P.R. n. 309/1990) ricompreso nell'art. 4-bis ord. pen., e non era stata accertata la collaborazione con la giustizia. Lo Shati ha impugnato lamentando la violazione del principio di scissione del cumulo materiale delle pene: dopo il provvedimento di esecuzione per pene concorrenti egli doveva considerarsi sottoposto a un unico rapporto esecutivo e, di conseguenza, la frazione di pena già scontata doveva essere imputata al reato ostativo. La Corte ha riepilogato i fatti: detenzione continua dal 7.11.2017, prima condanna per art. 73 DPR 309/1990 (fatti 6-7.11.2017) e seconda condanna per arti. 74 e 73 (fatti 2014-2016), con provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso il 14.6.2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, nel cumulo materiale di pene concorrenti relative a reati commessi prima dell'inizio della detenzione e sottoposte a un unico rapporto esecutivo, deve considerarsi scontata prioritariamente la pena piu' grave per il reo: pertanto, nell'esame dell'ammissibilità dei benefici penitenziari (come l'affidamento in prova), il Tribunale doveva imputare la parte di pena gia' espiata al reato ostativo se questo risultava essere quello piu' gravoso, e non poteva semplicemente valutare la presenza attuale di un reato ostativo senza operare la scissione richiesta. Per tale motivo il provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza e' stato annullato e il caso rinviato.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha valutato la domanda alla luce dei limiti imposti dall'art. 4-bis per i reati ostativi

  • art. 4-bis ord. pen.

    Prevede il divieto di accesso a misure alternative per determinate categorie di reati (cd. ostativi) salvo che non sia intervenuta collaborazione o ricorrano ipotesi di collaborazione impossibile/irrilevante; la Corte precisa che l'effetto impeditivo va valutato con riferimento alla frazione di pena effettivamente imputabile al reato ostativo

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Individua reati di traffico di stupefacenti ricompresi tra i delitti ostativi previsti dall'art. 4-bis; nel caso in esame il reato ai sensi dell'art.74 è stato considerato ostativo salvo che la pena già espiata vada imputata prioritariamente a tale titolo

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Disciplina il cumulo delle pene concorrenti e la formazione del provvedimento di esecuzione unico; la Corte ha rilevato che, una volta formato il rapporto esecutivo unico, occorre operare la scissione nel giudizio sui benefici penitenziari tenendo conto della gravosità delle singole pene e della data di commissione dei reati

  • L. n. 354/1975 (art. 4-bis) - richiamo Corte Costituzionale, sent. n. 361/1994

    La Corte costituzionale ha escluso che la disciplina ostativa crei uno status permanente che permei tutto il rapporto esecutivo; occorre valutare se per la specifica frazione di pena la condizione impeditiva persiste

Massime di principio

  • Quando esiste un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti e le condanne si riferiscono a fatti commessi prima dell'inizio della detenzione, va ritenuto un unico rapporto esecutivo: la valutazione dei benefici penitenziari deve considerare tale unificazione
  • Nel cumulo materiale la parte di pena gia' scontata va imputata prioritariamente alla pena piu' grave (criterio della maggiore gravità): se il reato piu' grave è ostativo, bisogna verificare se la parte gia' scontata lo copre prima di escludere l'intero beneficio
  • La presenza di un reato ostativo non determina automaticamente l'esclusione del beneficio per tutta la durata residua dell'esecuzione; occorre la scissione del cumulo per verificare se la condizione impeditiva persiste sulla frazione di pena ancora da espiare
  • Ai fini dell'imputazione delle pene e dell'accesso ai benefici rilevano le date di commissione dei reati e l'ordine di gravità, non le sole date di irrevocabilità o di emissione delle sentenze
  • Se il giudice di sorveglianza omette di operare la corretta scissione del cumulo e di imputare la pena gia' espiata secondo il criterio della maggiore gravità, il provvedimento è annullabile e il giudice deve riesaminare la domanda applicando tali principi

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