Cassazione Penale, Sentenza n. 45201/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza lo aveva dichiarato inammissibile perché lo Shati risultava ristretto per un reato ostativo (art. 74, d.P.R. n. 309/1990) ricompreso nell'art. 4-bis ord. pen., e non era stata accertata la collaborazione con la giustizia. Lo Shati ha impugnato lamentando la violazione del principio di scissione del cumulo materiale delle pene: dopo il provvedimento di esecuzione per pene concorrenti egli doveva considerarsi sottoposto a un unico rapporto esecutivo e, di conseguenza, la frazione di pena già scontata doveva essere imputata al reato ostativo. La Corte ha riepilogato i fatti: detenzione continua dal 7.11.2017, prima condanna per art. 73 DPR 309/1990 (fatti 6-7.11.2017) e seconda condanna per arti. 74 e 73 (fatti 2014-2016), con provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso il 14.6.2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che, nel cumulo materiale di pene concorrenti relative a reati commessi prima dell'inizio della detenzione e sottoposte a un unico rapporto esecutivo, deve considerarsi scontata prioritariamente la pena piu' grave per il reo: pertanto, nell'esame dell'ammissibilità dei benefici penitenziari (come l'affidamento in prova), il Tribunale doveva imputare la parte di pena gia' espiata al reato ostativo se questo risultava essere quello piu' gravoso, e non poteva semplicemente valutare la presenza attuale di un reato ostativo senza operare la scissione richiesta. Per tale motivo il provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza e' stato annullato e il caso rinviato.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha valutato la domanda alla luce dei limiti imposti dall'art. 4-bis per i reati ostativi
art. 4-bis ord. pen.
Prevede il divieto di accesso a misure alternative per determinate categorie di reati (cd. ostativi) salvo che non sia intervenuta collaborazione o ricorrano ipotesi di collaborazione impossibile/irrilevante; la Corte precisa che l'effetto impeditivo va valutato con riferimento alla frazione di pena effettivamente imputabile al reato ostativo
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Individua reati di traffico di stupefacenti ricompresi tra i delitti ostativi previsti dall'art. 4-bis; nel caso in esame il reato ai sensi dell'art.74 è stato considerato ostativo salvo che la pena già espiata vada imputata prioritariamente a tale titolo
art. 663 cod. proc. pen.
Disciplina il cumulo delle pene concorrenti e la formazione del provvedimento di esecuzione unico; la Corte ha rilevato che, una volta formato il rapporto esecutivo unico, occorre operare la scissione nel giudizio sui benefici penitenziari tenendo conto della gravosità delle singole pene e della data di commissione dei reati
L. n. 354/1975 (art. 4-bis) - richiamo Corte Costituzionale, sent. n. 361/1994
La Corte costituzionale ha escluso che la disciplina ostativa crei uno status permanente che permei tutto il rapporto esecutivo; occorre valutare se per la specifica frazione di pena la condizione impeditiva persiste
Massime di principio
- Quando esiste un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti e le condanne si riferiscono a fatti commessi prima dell'inizio della detenzione, va ritenuto un unico rapporto esecutivo: la valutazione dei benefici penitenziari deve considerare tale unificazione
- Nel cumulo materiale la parte di pena gia' scontata va imputata prioritariamente alla pena piu' grave (criterio della maggiore gravità): se il reato piu' grave è ostativo, bisogna verificare se la parte gia' scontata lo copre prima di escludere l'intero beneficio
- La presenza di un reato ostativo non determina automaticamente l'esclusione del beneficio per tutta la durata residua dell'esecuzione; occorre la scissione del cumulo per verificare se la condizione impeditiva persiste sulla frazione di pena ancora da espiare
- Ai fini dell'imputazione delle pene e dell'accesso ai benefici rilevano le date di commissione dei reati e l'ordine di gravità, non le sole date di irrevocabilità o di emissione delle sentenze
- Se il giudice di sorveglianza omette di operare la corretta scissione del cumulo e di imputare la pena gia' espiata secondo il criterio della maggiore gravità, il provvedimento è annullabile e il giudice deve riesaminare la domanda applicando tali principi
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