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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14031/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità: le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, ma reiteravano criticamente in modo generico le medesime questioni già sollevate nel giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a mesi tre di arresto ed euro 800 di ammenda per due contravvenzioni, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato previsto dall'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. La Corte osserva che i motivi si limitavano a riprodurre le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice contestata per il capo A; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione di appello sulla responsabilità.

  • art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    Norma incriminatrice contestata per il capo B; anche rispetto a questo capo il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo di specificità e di effettiva critica argomentata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: è necessario un confronto puntuale con le ragioni poste a base della sentenza di merito, indicando specificamente gli errori di diritto e gli elementi di fatto contestati.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello e già motivate­mente respinte, senza misurarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La generica deduzione di carenze o illogicità della motivazione, se non accompagnata da una reale confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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