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Sentenza

Sentenza n. 1204/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento prot. n.-OMISSIS- datato 10/05/2021, dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura UTG di Ferrara, con il quale è stata respinta la domanda presentata telematicamente dalla sig.ra -OMISSIS- in data 14/08/2020, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 34/2020, concernente la regolarizzazione in favore del ricorrente sig. -OMISSIS-, cittadino straniero extracomunitario addetto al lavoro domestico di sostegno alla assistenza alla persona;

Giustizia amministrativa202200626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103 del d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 10 maggio 2021 con cui la Prefettura di Ferrara aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal datore di lavoro per un rapporto di lavoro domestico di assistenza alla persona, ritenendo non dimostrato il requisito della capacità reddituale del datore. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e difensive, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di diniego e il provvedimento finale, nonché la violazione dell'art. 103 del d.l. 34/2020, della l. 241/1990, della disciplina regolamentare sull'immigrazione e dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e difesa. Ha inoltre contestato la valutazione della capacità economica del datore, deducendo che la propria invalidità avrebbe dovuto essere considerata, e ha denunciato difetto di istruttoria, carenza di motivazione, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge ed eccesso di potere. L'istanza di riesame era stata respinta con atto ritenuto meramente confermativo e non specificamente impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha accertato, sulla base della documentazione depositata dalla Prefettura, che il preavviso di diniego e il diniego finale erano stati comunicati sia al datore di lavoro sia al lavoratore, presso il domicilio conosciuto dall'amministrazione al momento delle comunicazioni. Le successive variazioni di domicilio non potevano incidere sulla validità delle comunicazioni, poiché non risultava che fossero state previamente comunicate all'amministrazione; incombeva sul ricorrente l'onere di aggiornare il domicilio. Il giudice ha richiamato il principio tempus regit actum, ritenendo rilevanti le circostanze esistenti al momento dell'adozione dell'atto. Le ulteriori censure relative alla capacità reddituale del datore e alla valutazione dell'invalidità non hanno condotto all'annullamento del provvedimento. Il diniego dell'istanza di riesame, non espressamente impugnato, è stato considerato meramente confermativo del precedente diniego e non risultante da una nuova istruttoria. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla Prefettura le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare cui si riferiva la domanda presentata dal datore di lavoro; il diniego è stato motivato dalla mancata dimostrazione della capacità reddituale richiesta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva per le garanzie partecipative connesse al preavviso di rigetto; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che il preavviso fosse stato regolarmente comunicato.

  • art. 5 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 30-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della procedura di emersione e del rilascio del titolo di soggiorno; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione al lavoro subordinato dello straniero; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 37 d.P.R. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, la base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nelle procedure amministrative, le comunicazioni del preavviso di diniego e del provvedimento finale effettuate presso il domicilio conosciuto dall'amministrazione al momento dell'adozione e della comunicazione dell'atto sono valide; le successive variazioni di domicilio non comunicate tempestivamente all'amministrazione non ne compromettono l'efficacia.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le variazioni intervenute successivamente non incidono, di regola, sulla validità originaria dell'atto.
  • Il destinatario di un procedimento amministrativo ha l'onere di comunicare all'amministrazione le variazioni del proprio domicilio rilevanti ai fini delle comunicazioni procedimentali; in mancanza, sono efficaci le comunicazioni effettuate presso l'ultimo domicilio noto all'amministrazione.
  • Un provvedimento di riesame meramente confermativo, adottato senza una nuova istruttoria o una nuova valutazione degli interessi, non sostituisce il precedente provvedimento e deve essere specificamente impugnato se si intende contestarne autonomamente la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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