Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1628/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2025, notificata in pari data, con la quale è stata ordinata la «demolizione delle opere eseguite abusivamente e rimessa in pristino dei luoghi, insistenti al foglio -OMISSIS- in Località Curcuraci Messina»; - della relazione di accertamento eseguito dal Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici congiuntamente a personale del Corpo della Polizia municipale nella località in oggetto, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025; - della nota del Corpo della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un deposito, una casetta da giardino prefabbricata e una tettoia, oltre agli atti di accertamento presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, la violazione dei principi di economicità, collaborazione, buona fede, buon andamento e divieto di aggravamento del procedimento, nonché degli artt. 3 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e del regolamento edilizio comunale. Hanno sostenuto che il Comune, a fronte di un’unica relazione di accertamento e di immobili collegati, avrebbe illegittimamente frazionato l’intervento repressivo in sette distinte ordinanze, anche senza attendere la definizione di alcune istanze di condono presentate dal dante causa. Il frazionamento avrebbe inoltre potuto determinare una moltiplicazione della sanzione pecuniaria prevista in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la partecipazione avrebbe consentito di dimostrare la natura pertinenziale dei manufatti e, per la casetta da giardino, la riconducibilità all’edilizia libera. Con l’ultimo motivo sono stati dedotti eccesso di potere, travisamento dei fatti e erronea qualificazione delle opere: il deposito, la tettoia e la casetta sarebbero pertinenze di immobili principali, opere precarie e, quanto alla casetta, manufatto soggetto a edilizia libera ai sensi del D.M. 2 marzo 2018. È stata inoltre allegata la posteriorità dei vincoli gravanti sull’area rispetto alla realizzazione delle opere.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di riunione, rilevando che la riunione è una facoltà discrezionale del giudice e che i ricorsi erano comunque stati trattati congiuntamente in udienza. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la pluralità di opere abusive deve essere valutata complessivamente quanto all’impatto edilizio, ma ha escluso che il frazionamento in più ordinanze determinasse, nel caso concreto, l’invalidità dell’atto. I ricorrenti non hanno dimostrato che le istanze di condono comprendessero anche i tre manufatti oggetto dell’ordinanza; inoltre, la censura relativa alla futura moltiplicazione della sanzione pecuniaria è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse attuale, trattandosi soltanto di un avviso e non essendo stata ancora irrogata alcuna sanzione. Il divieto di aggravamento del procedimento è stato ritenuto inidoneo, in quanto vizio meramente formale non incidente sul contenuto finale dell’atto. Il secondo motivo è stato respinto perché l’attività repressiva degli abusi edilizi ha natura vincolata e, di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento; nel caso concreto, inoltre, i ricorrenti non hanno indicato elementi che avrebbero potuto condurre l’amministrazione a un esito diverso. Anche il motivo sulla qualificazione delle opere è stato respinto. I ricorrenti non hanno provato né la data di realizzazione dei manufatti né la posteriorità dei vincoli, gravando su di loro il relativo onere probatorio. Il deposito, di circa 110 m² e 385 m³, e la tettoia, di circa 159 m³ e chiusa su tre lati, non sono stati ritenuti di modestissima entità e presentano autonomia funzionale e rilevanza urbanistica, sicché non possono qualificarsi pertinenze edilizie, anche se eventualmente pertinenze civilistiche. La tettoia non è stata ritenuta assentibile secondo la normativa regionale richiamata e non ne è stata dimostrata la precarietà. La casetta da giardino, di circa 7 m² e 14 m³, non rientra nella tipologia di manufatto accessorio di limitate dimensioni soggetto a edilizia libera; la mancata infissione al suolo e l’appoggio su pallet non sono decisivi, dovendosi considerare la destinazione obiettiva e stabile dell’opera e l’alterazione non occasionale dello stato dei luoghi. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, respinto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi costituisce una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile per ragioni di opportunità, economicità e speditezza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, come avvenuto per la possibile parziale inammissibilità della censura relativa alla futura sanzione pecuniaria.

  • art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990

    I principi di economicità, collaborazione e buona fede non sono stati ritenuti idonei, nel caso concreto, a determinare l’invalidità dell’ordinanza per il solo frazionamento dell’attività repressiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa alla motivazione e al frazionamento degli atti non ha condotto all’annullamento, non essendo stato dimostrato un vizio incidente sulla legittimità sostanziale dell’ordinanza.

  • art. 7 l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio non è stata ritenuta necessaria per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, in ragione della natura vincolata dell’attività repressiva e dell’assenza di elementi idonei a determinare un diverso esito.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’ingiunzione di rimozione o demolizione degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo; il giudice ha escluso che il frazionamento dell’intervento repressivo in più ordinanze invalidasse quella impugnata.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza è stata considerata soltanto eventuale e futura; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse attuale.

  • art. 2697 c.c.

    La data di realizzazione del manufatto e la posteriorità dei vincoli costituiscono fatti rilevanti che devono essere provati dal ricorrente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.

  • D.M. 2 marzo 2018, punto 48

    Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensione e non stabilmente infisso al suolo

    La casetta da giardino non rientra nell’edilizia libera perché le sue dimensioni non sono state ritenute modeste e la sua destinazione obiettiva è potenzialmente stabile.

  • art. 817 c.c.

    La qualificazione civilistica di pertinenza non comporta automaticamente la qualificazione urbanistico-edilizia di pertinenza, soprattutto quando il manufatto abbia autonomia funzionale e rilevanza volumetrica.

Massime di principio

  • La pluralità di opere abusive deve essere valutata considerando l’impatto complessivo dell’intervento sul territorio; tuttavia, l’adozione di più ordinanze di demolizione, distinte per particella o per autonomia strutturale e funzionale dei manufatti, non determina di per sé l’illegittimità degli atti repressivi.
  • La censura relativa alla futura applicazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione è inammissibile per carenza di interesse attuale quando l’atto impugnato contiene soltanto un avviso e la sanzione non sia stata ancora irrogata.
  • Il divieto di aggravamento del procedimento, ove dedotto con riferimento al frazionamento dell’attività repressiva in più provvedimenti, non determina l’invalidità dell’atto se non incide concretamente sul contenuto della decisione amministrativa e sulle garanzie sostanziali del destinatario.
  • L’ordinanza di demolizione, espressione di attività amministrativa vincolata, non richiede di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento; il vizio può assumere rilievo solo se il privato dimostri elementi concreti che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
  • La data di realizzazione del manufatto e la posteriorità del vincolo urbanistico o paesaggistico costituiscono fatti rilevanti a sostegno dell’impugnazione e devono essere provati dal ricorrente, secondo l’art. 2697 c.c. e il principio di vicinanza della prova.
  • Ai fini edilizi, la pertinenza è riconoscibile solo per opere di modestissima entità, prive di autonoma rilevanza funzionale e volumetrica; manufatti di dimensioni significative, destinati a deposito, magazzino o ricovero, costituiscono nuove costruzioni anche se civilisticamente qualificabili come pertinenze.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.