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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36170/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione conclusosi in sede di rinvio davanti alla Corte d'appello di Perugia, dopo una precedente cassazione sul solo profilo della liquidazione delle spese, perché in contrasto con il minimo tariffario. In sede di rinvio la Corte territoriale, nel ricomputare le spese, ha escluso di dover liquidare un compenso per la fase istruttoria e trattazione. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c., nonché dei d.m. nn. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che anche in assenza di istruttoria probatoria la trattazione del processo avrebbe dovuto comportare il riconoscimento del compenso per la relativa fase.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, sebbene in astratto la giurisprudenza abbia riconosciuto che la trattazione del processo può legittimare il compenso per la fase anche senza istruttoria probatoria, nel caso concreto non vi era stata una effettiva nuova trattazione in sede di rinvio, poiché il giudice del rinvio era stato investito esclusivamente del ricalcolo delle spese. La fattispecie dedotta non rientrava quindi nel paradigma normativo invocato. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla condanna alle spese; la censura mirava a contestarne l'applicazione nella liquidazione dei compensi per fase.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È evocato in relazione ai criteri di determinazione del compenso del difensore, insieme alla normativa tariffaria.

  • d.m. n. 55/2014

    È richiamato come fonte dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, inclusa la distinzione delle fasi processuali.

  • d.m. n. 37/2018

    È richiamato come fonte modificativa/integradiva dei parametri di liquidazione applicabili al compenso professionale.

Massime di principio

  • Il compenso per la fase di istruzione e trattazione può essere riconosciuto anche quando non si sia svolta istruttoria probatoria, se vi sia stata una effettiva attività processuale riconducibile a quella fase.
  • Tuttavia, il riconoscimento del compenso di fase presuppone che nel caso concreto vi sia una reale trattazione del giudizio; se il giudice del rinvio è chiamato soltanto a rideterminare le spese, senza nuova trattazione della causa, non si integra la fattispecie per la liquidazione della fase istruttoria/trattazione.
  • In sede di legittimità, la doglianza sulla liquidazione dei compensi professionali è inammissibile quando pretende di sussumere nel paradigma normativo una vicenda processuale che, per come accertata, ne resta fuori.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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