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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42464/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cossari era stato condannato in rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Bari per il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanza stupefacente (marijuana) in quantitativo ingente: nel veicolo condotto dall'imputato sono stati rinvenuti 150 pacchi contenenti complessivamente circa 85,440 kg di materiale grezzo, con risultato analitico di 74,623 kg di sostanza e principio attivo puro pari a 8,586 kg (circa 343.434 dosi). In appello la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. (patteggiamento in sede di gravame) venne respinta per incongruità del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità e alla quantità della sostanza. In cassazione il difensore ha proposto due censure: 1) travisamento dei fatti e applicazione erronea dell'art. 599-bis per aver attribuito al ricorrente 85 kg anziché 74,623 kg; 2) vizio di motivazione nel bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'ingente quantità, sostenendo che la collaborazione del Cossari avrebbe richiesto prevalenza delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione discrezionale della Corte d'Appello che aveva giudicato incongruo l'accordo di pena, motivando adeguatamente la distinzione fra il peso lordo rinvenuto (circa 85,440 kg) e il dato tecnico-laboratoristico utile per la valutazione (74,623 kg con il relativo principio attivo). Ha ritenuto inoltre corretta e non viziata la valutazione del bilanciamento delle circostanze: le attenuanti generiche erano state comunque riconosciute ma valutate equivalenti all'aggravante relativa alla consistente quantità di droga, perché l'imputato aveva solo ammesso il rinvenimento senza dimostrare una collaborazione concreta e utile sull'organizzazione (fornitori/destinatari). Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti (produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio); la Corte l'ha applicata per inquadrare penalmente la condotta di detenzione/trasporto dell'ingente quantitativo di marijuana

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Comma cui la Corte ha fatto riferimento come aggravante legata alla rilevante quantità di sostanza stupefacente; la valutazione della sua incidenza è rimessa al giudice di merito e può essere bilanciata con le attenuanti

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Prevede la possibilità di concordato sulla pena (patteggiamento) anche in sede d'appello; tuttavia il giudice deve verificare la congruità dell'accordo rispetto alla gravità del fatto e può rifiutarlo se ritiene il trattamento sanzionatorio inadeguato

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • La valutazione della congruità di un accordo di pena (art. 599-bis c.p.p.) in relazione a reati gravi o quantità ingenti di stupefacente è discrezionale e non facilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione di merito è logica e coerente
  • Differenze numeriche tra il peso lordo rinvenuto e il dato tecnico-laboratoristico del principio attivo non costituiscono automaticamente travisamento dei fatti se la sentenza spiega chiaramente la distinzione e i parametri usati per la valutazione
  • Il bilanciamento tra aggravanti (es. ingente quantità) e attenuanti generiche dipende dalla qualità della collaborazione: ammissione del fatto non equivale necessariamente a collaborazione utile; è necessario fornire elementi concreti sui fornitori/destinatari o altri apporti investigativi per ottenere maggior favore
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le questioni di fatto o le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito, intervenendo solo per violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche
  • Per chi intende proporre patteggiamento in appello è importante documentare la congruità della pena concordata rispetto alla quantità/qualità dello stupefacente e produrre prove di collaborazione effettiva per massimizzare la probabilità di accoglimento

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