Cassazione Civile, Ordinanza n. 26915/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un questionario con cui l'Ufficio chiedeva al contribuente informazioni sui beni nella sua disponibilità tra il 2006 e il 2011. Il contribuente rispondeva indicando, tra l'altro, due autovetture, una di grossa cilindrata. Sulla base delle informazioni acquisite, l'Agenzia notificava due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, rideterminando sinteticamente il reddito IRPEF. In primo grado la CTP accoglieva i ricorsi del contribuente, ritenendo violato il contraddittorio preventivo e infondato l'accertamento; in appello la CTR riformava integralmente la decisione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia sul difetto di sottoscrizione degli avvisi; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dei principi sul contraddittorio preventivo; 3) violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 per la ritenuta irretroattività della novella del 2010; 4) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per avere l'Ufficio individuato i coefficienti del redditometro fuori dal contraddittorio; 5) nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile; 6) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR considerato sufficiente il possesso/detenza del bene indice nonostante il suo mancato uso; 7) omessa pronuncia sulla mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo e al settimo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sia sull'eccezione di nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione sia sulla questione del cumulo giuridico delle sanzioni, questione autonoma e non assorbita dalla decisione sul merito dell'imposta. Ha invece respinto i motivi dal secondo al sesto: ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 agli accertamenti a tavolino; ha ribadito che per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; ha confermato la non retroattività della disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 per gli anni 2007-2008; ha ritenuto sufficiente, per l'accertamento sintetico, la prova del possesso e della disponibilità del bene indice, non essendo decisivo il suo inutilizzo. La pronuncia si conclude quindi con accoglimento parziale e cassazione con rinvio per l'esame dei motivi accolti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi per violazione di legge e nullità della sentenza, inclusa l'omessa pronuncia e la motivazione solo apparente.
art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è ravvisata per l'omessa decisione su specifiche eccezioni riproposte in appello.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino basati su questionari o richieste documentali.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi-indice di capacità contributiva e delle presunzioni legali relative connesse al possesso/disponibilità dei beni.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
La disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 non ha efficacia retroattiva e opera per i periodi d'imposta successivi.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria è nulla solo se la motivazione è apparente, perplessa o incomprensibile, cioè priva dei passaggi logico-giuridici essenziali.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
La questione del cumulo giuridico delle sanzioni è autonoma rispetto all'an e al quantum dell'imposta e deve essere esaminata se ritualmente riproposta.
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
L'Ufficio deve provare il possesso e la disponibilità del bene-indice; il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo prova contraria idonea sulla provenienza non reddituale delle risorse o sull'inesistenza/minore entità del reddito presunto.
d.l. n. 78/2010
La novella in materia di accertamento sintetico è considerata non retroattiva.
d.lgs. n. 546/1992, art. 56
Le questioni non accolte in primo grado possono essere specificamente riproposte in appello e devono essere esaminate dal giudice di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'omessa pronuncia su una questione ritualmente dedotta o riproposta integra nullità della sentenza quando non sia desumibile un rigetto implicito logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non esaminata.
- L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, salvo specifica previsione di legge; l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente vale solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
- Nell'accertamento sintetico il fulcro probatorio per l'Amministrazione è la dimostrazione del possesso e della disponibilità del bene indice di capacità contributiva; non è decisivo il mero mancato utilizzo del bene.
- La prova contraria del contribuente contro il redditometro deve riguardare la provenienza non imponibile delle risorse impiegate o circostanze idonee a dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore; non basta allegare in astratto l'esistenza di somme o la mancata fruizione del bene.
- La motivazione per relationem è legittima solo se autosufficiente e consente di ricostruire la ratio decidendi; se si limita a richiami generici o non consente il controllo logico-giuridico, la sentenza è nulla.
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