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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26915/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un questionario con cui l'Ufficio chiedeva al contribuente informazioni sui beni nella sua disponibilità tra il 2006 e il 2011. Il contribuente rispondeva indicando, tra l'altro, due autovetture, una di grossa cilindrata. Sulla base delle informazioni acquisite, l'Agenzia notificava due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, rideterminando sinteticamente il reddito IRPEF. In primo grado la CTP accoglieva i ricorsi del contribuente, ritenendo violato il contraddittorio preventivo e infondato l'accertamento; in appello la CTR riformava integralmente la decisione. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia sul difetto di sottoscrizione degli avvisi; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dei principi sul contraddittorio preventivo; 3) violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 per la ritenuta irretroattività della novella del 2010; 4) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per avere l'Ufficio individuato i coefficienti del redditometro fuori dal contraddittorio; 5) nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile; 6) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR considerato sufficiente il possesso/detenza del bene indice nonostante il suo mancato uso; 7) omessa pronuncia sulla mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo e al settimo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sia sull'eccezione di nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione sia sulla questione del cumulo giuridico delle sanzioni, questione autonoma e non assorbita dalla decisione sul merito dell'imposta. Ha invece respinto i motivi dal secondo al sesto: ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 agli accertamenti a tavolino; ha ribadito che per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; ha confermato la non retroattività della disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 per gli anni 2007-2008; ha ritenuto sufficiente, per l'accertamento sintetico, la prova del possesso e della disponibilità del bene indice, non essendo decisivo il suo inutilizzo. La pronuncia si conclude quindi con accoglimento parziale e cassazione con rinvio per l'esame dei motivi accolti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi per violazione di legge e nullità della sentenza, inclusa l'omessa pronuncia e la motivazione solo apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è ravvisata per l'omessa decisione su specifiche eccezioni riproposte in appello.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino basati su questionari o richieste documentali.

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi-indice di capacità contributiva e delle presunzioni legali relative connesse al possesso/disponibilità dei beni.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    La disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 non ha efficacia retroattiva e opera per i periodi d'imposta successivi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria è nulla solo se la motivazione è apparente, perplessa o incomprensibile, cioè priva dei passaggi logico-giuridici essenziali.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    La questione del cumulo giuridico delle sanzioni è autonoma rispetto all'an e al quantum dell'imposta e deve essere esaminata se ritualmente riproposta.

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    L'Ufficio deve provare il possesso e la disponibilità del bene-indice; il contribuente può vincere la presunzione solo fornendo prova contraria idonea sulla provenienza non reddituale delle risorse o sull'inesistenza/minore entità del reddito presunto.

  • d.l. n. 78/2010

    La novella in materia di accertamento sintetico è considerata non retroattiva.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 56

    Le questioni non accolte in primo grado possono essere specificamente riproposte in appello e devono essere esaminate dal giudice di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'omessa pronuncia su una questione ritualmente dedotta o riproposta integra nullità della sentenza quando non sia desumibile un rigetto implicito logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non esaminata.
  • L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, salvo specifica previsione di legge; l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente vale solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.
  • Nell'accertamento sintetico il fulcro probatorio per l'Amministrazione è la dimostrazione del possesso e della disponibilità del bene indice di capacità contributiva; non è decisivo il mero mancato utilizzo del bene.
  • La prova contraria del contribuente contro il redditometro deve riguardare la provenienza non imponibile delle risorse impiegate o circostanze idonee a dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore; non basta allegare in astratto l'esistenza di somme o la mancata fruizione del bene.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se autosufficiente e consente di ricostruire la ratio decidendi; se si limita a richiami generici o non consente il controllo logico-giuridico, la sentenza è nulla.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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