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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10669/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso in cassazione articolando due motivi: (1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per mancata descrizione della condotta colposa e della condotta diligente contrapposta, con particolare riguardo alla velocità tenuta e alla mancanza di indicazione concreta di come quella velocità fosse inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo; (2) errore di diritto (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sul calcolo della prescrizione: sosteneva che, per il raddoppio previsto dall'art. 157, comma 6, c.p., il termine dovesse essere calcolato in relazione al massimo edittale concretamente applicabile (cinque anni ratione temporis) e non alla soglia sussidiaria di sei anni, con conseguente decorrenza della prescrizione prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi rigettato le doglianze del ricorrente. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a un riesame di merito e non evidenziasse un vizio manifesto della motivazione: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'applicazione delle regole cautelari (art. 141 C.d.S.) richiamando le condizioni di tempo (sera, visibilità non ottimale, condizioni climatiche), di luogo (centro abitato, esercizi commerciali, attraversamento pedonale) e la mancanza di qualsiasi manovra d'emergenza, nonché la prevedibilità del comportamento imprudente del pedone; risultava altresì quantificata la corresponsabilità della vittima al 40%. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale consolidata: il raddoppio previsto dall'art. 157, comma 6, c.p. si applica al termine «ordinario» (sussidiario) fissato dal legislatore (sei anni per delitto) e non al termine massimo desumibile dall'art. 161; conseguentemente, dopo il raddoppio il termine risultava pari a dodici anni, ulteriormente aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p., per un totale di quindici anni — quindi la prescrizione non era intervenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Reato oggetto del procedimento; la condotta colposa del conducente è stata ritenuta provata dai giudici di merito in relazione alle regole cautelari della circolazione

  • art. 141 Cod. della Strada

    Regole cautelari 'elastiche' sulla regolazione della velocità e sul controllo del veicolo; la Corte ha ritenuto che, alla luce di tempo/luogo/visibilità, il conducente doveva moderare la velocità e mantenere il controllo per poter arrestare il veicolo tempestivamente

  • art. 145 Cod. della Strada

    Richiamato in relazione all'obbligo di massima prudenza in corrispondenza di un'intersezione; la mancata osservanza è stata considerata rilevante ai fini della responsabilità

  • art. 190 Cod. della Strada

    Norma richiamata a proposito dei comportamenti degli attraversanti; utile nel confronto tra imprudenza del pedone e prevedibilità della sua condotta

  • art. 157 c.p.

    Disciplina della prescrizione: il comma 1 fissa un termine non inferiore a sei anni per i delitti; il comma 6 prevede il raddoppio del termine per taluni reati (tra cui l'omicidio colposo stradale). La Corte ha interpretato che il raddoppio si applica al termine ordinario (sei anni) e non al termine massimo risultante da altri calcoli

  • art. 161 c.p.

    Limita gli aumenti derivanti da interruzioni/sospensioni della prescrizione a un quarto del tempo necessario: la Corte ha applicato tale aumento al termine raddoppiato (dodici anni -> più un quarto = quindici anni)

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione: lett. e) (vizio di motivazione) e lett. b) (erronea applicazione della legge penale). La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché miravano a un riesame di fatto o erano infondati sul piano giuridico

  • art. 41 c.p.

    Principio sulla causalità e sull'effetto delle concause; richiamato per spiegare che la colpa del pedone non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, salvo che il comportamento del pedone costituisca causa eccezionale, atipica e imprevedibile

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di investimento di pedoni, le regole di comportamento dettate dall'art. 141 C.d.S. sono di natura 'elastica' e richiedono una valutazione concreta di tutte le circostanze (ora, visibilità, condizioni meteo, contesto urbano, presenza di esercizi commerciali e attraversamenti): il conducente deve moderare la velocità e mantenere il controllo in modo da poter effettuare manovre d'emergenza prevedibili
  • La prevedibilità del comportamento imprudente del pedone è cruciale: la colpa concorrente del pedone non esonera il conducente a meno che il comportamento del pedone non sia una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, idonea da sola a produrre l'evento
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione solo attraverso un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; il ricorrente deve dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Quanto alla prescrizione, per i reati sottoposti a raddoppio ex art. 157, comma 6, c.p., il raddoppio si applica al termine ordinario fissato dalla norma (es. sei anni per delitto quando previsto), e soltanto successivamente si applicano i limiti di aumento previsti dall'art. 161, comma 2. È quindi essenziale verificare il regime 'ratione temporis' e le modifiche legislative applicabili al fatto
  • In incidenti stradali con vittime, la quantificazione della responsabilità concorrente (es. percentuale di corresponsabilità) è una determinazione di merito che, se adeguatamente motivata, difficilmente è sindacabile in cassazione

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