Cassazione Penale, Sentenza n. 29045/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero e rigettando l'incidentale dell'imputato, ha riformato la pronuncia del Tribunale di Caltagirone e ha condannato Zaffonte per furto in abitazione aggravato (art. 624-bis c.p. con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, n. 11), escludendo però la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1 e 3) vizi di motivazione e violazione del giudicato per la ritenuta sussistenza delle aggravanti (art. 61 nn. 5 e 11); (2) omissione del riconoscimento dell'attenuante speciale 625-bis nonostante la condotta che avrebbe consentito il recupero della refurtiva; (4) vizio nella commisurazione della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche; (5) proposta di questione di legittimità costituzionale dell'art. 157 c.p. per presunta violazione dell'art. 3 Cost. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato solo il secondo motivo di ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale ex art. 625-bis c.p. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto a diversa sezione della Corte d'appello di Catania. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi primo e terzo (pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto) e ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p. La motivazione chiave: l'art. 625-bis richiede un contributo collaborativo significativo, prestato prima del giudizio, finalizzato all'individuazione di correi o di chi abbia acquistato/occultato la refurtiva; la Corte territoriale ha tenuto un argomentare contraddittorio, valorizzando la condotta del reo ai fini delle circostanze attenuanti generiche per il recupero della refurtiva ma senza spiegare perché quella stessa condotta non costituisse collaborazione idonea all'individuazione dei ricettatori, né perché tale contributo non fosse stato prestato prima del giudizio.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma che disciplina il furto in abitazione; è stata presa a riferimento per la qualificazione del reato e per il calcolo del termine prescrizionale (massimale edittale) quando ricorrono aggravanti
art. 61 cod. pen., nn. 5 e 11
Circostanze aggravanti ritenute rilevanti ai fini della determinazione del massimo edittale: la n.11 è stata interpretata come l'abuso di relazioni di prestazione d'opera (accesso all'abitazione in posizione di fiducia); la sussistenza o esclusione è stata oggetto di valutazione di merito
art. 625-bis cod. pen.
Circostanza attenuante speciale a effetto speciale: richiede che il colpevole fornisca, prima del giudizio, un contributo collaborativo significativo per l'individuazione di correi o di chi abbia acquistato/occultato la cosa sottratta; l'effettivo recupero materiale della refurtiva non è condizione sufficiente
art. 133 cod. pen.
Norma sulla commisurazione della pena: invocata dal ricorrente con riferimento alla presunta mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante; la Corte ha assorbito la questione in ragione dell'esito del motivo sul 625-bis
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata nella questione costituzionale proposta dal ricorrente (contestazione sulla determinazione del termine di prescrizione in relazione all'attenuante speciale), deduzione che la Corte ha ritenuto assorbita/non decisiva
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Previsioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione per vizi di motivazione e per violazione di legge, sulla base dei quali sono state formulate le censure
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione nei ricorsi: la Corte ha motivato nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale disposizione
art. 624 cod. proc. pen.
Norma che permette la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza: applicata per dichiarare irrevocabile la condanna in ordine all'affermazione della responsabilità penale rimasta impregiudicata
art. 23 d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma richiamata a proposito dell'intervento della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, la quale ha formulato istanza di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La circostanza attenuante speciale ex art. 625-bis richiede un contributo collaborativo significativo e prestato prima del giudizio finalizzato all'individuazione di correi o ricettatori; il mero recupero materiale della refurtiva non è di per sé sufficiente.
- La valutazione dell'utilità e della concretezza della collaborazione è rimessa al giudice di merito, ma la motivazione deve essere coerente e specificare perché una condotta collaborativa sia ritenuta rilevante o irrilevante.
- Se il Pubblico Ministero impugna, non si forma il giudicato sulle questioni che sono state oggetto dell'appello: pertanto una pronuncia di primo grado non impugnata in parte non esclude che l'appello del PM possa rimettere in discussione aggravanti e calcolo della prescrizione.
- Per il calcolo della prescrizione va considerato il massimo edittale risultante dalle aggravanti effettivamente accertate; errori nel computo possono essere dedotti ma richiedono valutazione in merito alla configurazione delle aggravanti.
- La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza (ad es. limitatamente alla mancata valutazione di una circostanza attenuante) e rinviare per nuovo giudizio, lasciando al contempo irrevocabile la restante affermazione di responsabilità ove previsto dalla legge procedurale.
- Le censure di merito (valutazione probatoria) sono sindacabili in Cassazione nei limiti indicati dall'art. 606 c.p.p.; per far valere l'errore motivazionale è necessario mostrare contraddittorietà, illogicità o violazione di norme nell'argomentazione.
- In situazioni simili, il difensore deve documentare e circostanziare la tempestività e la concretezza del contributo collaborativo (quando è stato fornito, quale utilità ha avuto per le indagini, quali soggetti ha permesso di individuare) per ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale.
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