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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03881/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sul Modello Unico 2009 relativo all'anno d'imposta 2008. Con la cartella l'Ufficio aveva recuperato compensazioni ritenute indebite per complessivi euro 596.440,00, contestando l'esistenza di un credito d'imposta maturato ex art. 8 della l. n. 388/2000 ed esposto come eccedenza dell'anno precedente. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il recupero non potesse avvenire con mera cartella ex art. 36-bis ma richiedesse un avviso motivato di recupero ex art. 1, comma 421, l. n. 311/2004, trattandosi di diniego nel merito del credito e non di semplice attività liquidatoria. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 8 della l. n. 322/2000, dell'art. 69 r.d. n. 2440/1923 e dei principi in tema di cessione dei crediti d'imposta, sostenendo che la società non aveva mai dichiarato il credito prima del Modello Unico 2009 né aveva comunicato la cessione, sicché il recupero sarebbe derivato da un errore materiale della contribuente e sarebbe stato legittimo il ricorso al controllo automatizzato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il controllo automatizzato e la diretta iscrizione a ruolo sono consentiti solo quando la pretesa fiscale derivi da un semplice riscontro cartolare, da dati dichiarati dal contribuente o dalla correzione di errori materiali o di calcolo. Quando invece l'Ufficio deve svolgere verifiche e valutazioni giuridiche, come nel caso del disconoscimento di un credito d'imposta esposto in dichiarazione, non è possibile procedere con cartella ex art. 36-bis, ma occorre un motivato avviso di recupero. La decisione di merito della CTR, che aveva annullato la cartella perché l'Ufficio aveva contestato il credito nel merito e non poteva usare la procedura automatizzata, è stata quindi confermata. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato con condanna alle spese; la Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo sono ammissibili solo per riscontri cartolari, errori materiali o di calcolo, non per questioni giuridiche o per il disconoscimento nel merito di un credito d'imposta

  • art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiamato quale fonte del credito d'imposta indicato dalla contribuente

  • art. 8 della l. 10 ottobre 2000, n. 322

    richiamato nel motivo di ricorso dell'Agenzia, senza diversa elaborazione autonoma nel testo

  • art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato nel motivo di ricorso dell'Agenzia, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 1, comma 421, della l. 30 dicembre 2004, n. 311

    indicato dalla CTR come base dell'avviso motivato di recupero da emettere quando la contestazione riguarda il merito del credito

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione in presenza di soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Il recupero di un credito d'imposta esposto in dichiarazione non può essere effettuato mediante cartella emessa a seguito di controllo automatizzato quando l'Ufficio debba compiere verifiche o valutazioni giuridiche sulla spettanza del credito.
  • L'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 consente l'iscrizione a ruolo solo nei casi di mera liquidazione cartolare, sulla base dei dati dichiarati o di correzioni di errori materiali e di calcolo.
  • Se il disconoscimento del credito implica una contestazione nel merito, l'Amministrazione deve emettere un atto motivato di recupero, non potendo sostituire tale attività con la procedura automatizzata.
  • La legittimità del controllo automatizzato su un credito d'imposta indicato dal contribuente presuppone che la correttezza dell'indicazione sia verificabile direttamente dai dati dichiarati e dagli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria è soccombente e rientra nel regime di prenotazione a debito del contributo unificato, non opera il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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