Sentenza del 11/05/2016 n. 2771 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Atti che contengono più disposizioni - Atto cumulativo, atto composto e atto collettivo - Applicazione dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato due avvisi di liquidazione. I due atti notarili riguardavano ciascuno tre cessioni di quote: per il primo, quote della M. D. F. e figli s.a.s. cedute per € 1.300, € 780 e € 520; per il secondo, quote della U. L. I. s.r.l. cedute per € 2.000, € 1.300 e € 1.800. Per ciascun atto era stata versata una sola imposta fissa di registro di € 200; l’Ufficio chiedeva invece € 600 per atto, calcolando un’imposta fissa per ciascuna delle tre disposizioni. In primo grado il notaio aveva sostenuto, in base all’art. 21 del d.P.R. 131/1986 e all’art. 11 della Tariffa, parte I, che fosse dovuta una sola imposta fissa per documento. L’Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che le cessioni erano disposizioni patrimoniali autonome, non necessariamente dipendenti l’una dall’altra, e che l’art. 11 non istituiva una tassa unica per documento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione 6, con decisione del 28 aprile 2016, ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti del notaio e compensato le spese. Ha qualificato ciascun atto come pluricausale ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986: l’inserimento nello stesso documento di più cessioni indipendenti comporta la tassazione autonoma di ogni disposizione. L’art. 11 della Tariffa determina la misura dell’imposta per ciascuna disposizione e non configura un’unica imposta d’atto né una tassa per il servizio di registrazione. Sono stati quindi dichiarati legittimi entrambi gli avvisi, che richiedevano € 600 per ciascun atto invece dei € 200 versati. Le ulteriori censure e deduzioni sono state ritenute assorbite. G. C. è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in € 931,50, inclusi il 15% per spese generali e € 310,50 per la mediazione.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Secondo il Collegio, la fattispecie per la quale è qui causa, va sussunta nell'art. 21, c. 1 , citato decreto - come illustrato alla lettera a) - atteso che trattasi di unificazione formale di più disposizioni indipendenti nel medesimo strumento notarile (pluricausale).
La cessione di quote effettuata da più soggetti a favore di diversi acquirenti nello stesso atto costituisce un atto pluricausale quando le disposizioni sono indipendenti. In tal caso ciascuna disposizione è tassata autonomamente; non si applica una sola imposta per il documento nel suo complesso.
Art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'articolo 11 della tariffa parte I annessa al testo unico 131/86 - che non è prevalente né istituente un'imposta d'atto, ma concorrente alla corretta determinazione dell'imposizione - dà la misura dell'imposta per ciascun atto-disposizioni giuridica che va autonomamente Calcolata su ciascuno degli imponibili infra-perimetrati, nell'ambito dell'atto documento, con i criteri dettati dall'articolo 21, testo unico 131/86
La previsione dell’imposta in misura fissa non rende unitario il prelievo per ogni documento: l’art. 11 concorre a stabilire la misura dovuta per ciascuna disposizione, applicando i criteri dell’art. 21.
Art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Nell'atto cumulativo o plurimo (pluricausale: unificazione formale di più disposizioni indipendenti come ad esempio nel caso di più autonome compravendite in un medesimo atto civile o di una pronuncia giudiziaria su cause riunite per ragione di connessione meramente processuale) viene autonomamente tassata ogni singola disposizione con responsabilità solidale di ciascuna parte indicata contestualmente in atto per l'imposta principale complessivamente dovuta [vedasi art. 57, c.1, d.P.R. 131/86], senza divisione o preventiva escussione di quella cui la disposizione indipendentemente si riferisce.
Per l’imposta principale complessivamente dovuta in relazione all’atto plurimo, le parti indicate nell’atto sono solidalmente responsabili, senza preventiva escussione della parte cui si riferisce la singola disposizione. La solidarietà non trasforma però le disposizioni autonome in un’unica base imponibile.
Art. 18, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Relativamente, poi, al "servizio registrazione" (diversamente da quanto previsto per la registrazione volontaria di cui all'articolo 8, stesso decreto, unico esempio possibile di tassa sul servizio di registrazione), in effetti l'articolo 18, c.1, testo unico 131/86 assicura un - non richiesto - "effetto ultroneo" a tutti gli atti soggetti a registrazione obbligatoria (l'imposta di registro mira solo ad assicurare gettito m adempimento di un obbligo tributario).
La registrazione obbligatoria non è, secondo la decisione, un servizio richiesto e remunerato dal contribuente: gli effetti certificativi della registrazione sono ulteriori rispetto alla funzione fiscale e non giustificano l’applicazione di una sola imposta fissa per documento.
Art. 53 della Costituzione
Trattasi, quindi, non di un servizio di certificazione chiesto - a pagamento - dal cittadino-contribuente, ma solo di un effetto naturale della attività pubblica fiscale, soggetta alla capacità contributiva (ex art. 53 cost) manifestata con il presupposto d'imposta.
La decisione riconduce l’imposta di registro obbligatoria alla funzione fiscale e alla capacità contributiva manifestata dal presupposto d’imposta, escludendo che la misura fissa sia necessariamente il corrispettivo di un servizio di registrazione.
Art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
questo Collegio ritiene di dover riformare l'impugnata sentenza anche in punto di spese, liquidandole complessivamente per ambedue i gradi di giudizio - ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015 - in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55
Riformata la decisione impugnata, il giudice d’appello ridetermina le spese considerando unitariamente l’esito della lite nei due gradi.
Art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
questo Collegio ritiene di dover riformare l'impugnata sentenza anche in punto di spese, liquidandole complessivamente per ambedue i gradi di giudizio - ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015 - in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", ridotte del 20o/o ai sensi dell'art. 15, c.2-sexies, d.lgs. 546/92, come da dispositivo.
Il giudice applica la riduzione del 20% prevista per la liquidazione delle spese del giudizio tributario, quantificando in tale misura le spese complessive dei due gradi secondo i parametri professionali richiamati.
D.M. 10 settembre 2014, n. 55
questo Collegio ritiene di dover riformare l'impugnata sentenza anche in punto di spese, liquidandole complessivamente per ambedue i gradi di giudizio - ex art. 15, c.2-ter, d.lgs. 546/92, introdotto dalla novella del d.lgs.156/2015 - in base ai parametri disciplinati dal D.M. Min. Giustizia 10.09.2014, n. 55, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"
I parametri ministeriali per i compensi forensi sono utilizzati per determinare le spese processuali, insieme alla riduzione prevista dall’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Per determinare l’imposta di registro occorre distinguere il documento che contiene le pattuizioni dalle disposizioni giuridiche in esso racchiuse: un unico atto notarile non implica necessariamente un’unica imposizione.
- Se nello stesso atto sono riunite disposizioni autonome, non funzionalmente dipendenti l’una dall’altra, l’atto è pluricausale e ogni disposizione va tassata separatamente secondo la relativa base imponibile e tariffa.
- Se le disposizioni sono invece interdipendenti e formano un’unica operazione, l’atto è composto o complesso e si tassa la disposizione che dà luogo all’imposta maggiore. Se vi è una sola disposizione indirizzata a una collettività considerata unitariamente, si tassa l’atto come unitario.
- La misura fissa dell’imposta non comporta, da sola, che sia dovuta una sola imposta per documento come corrispettivo del servizio di registrazione: occorre prima qualificare l’atto secondo l’art. 21 e individuare quante disposizioni imponibili contiene.
- Negli atti pluricausali, per l’imposta principale complessiva opera la responsabilità solidale prevista dall’art. 57, comma 1; le imposte complementari o suppletive e le relative sanzioni gravano invece, secondo la decisione, soltanto sul soggetto che ne ha dato causa.
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