Cassazione Penale, Sentenza n. 46260/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su unico motivo: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando vizi nella valutazione dell'attendibilità dei testi (Tripaldi e Torre) perché avrebbero avuto una conoscenza pregressa della persona offesa e pertanto non sarebbero 'indifferenti'; censura anche per presunta contraddittorietà della Corte territoriale nel non tener conto dell'annullamento, da parte del Giudice di pace, di sanzioni (eccesso di velocità e mancata revisione della patente) rilevate nei confronti dell'imputato e nella diversa considerazione dell'annullamento di una sanzione a carico della persona offesa (mancata precedenza).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero genericamente tese a rimettere in discussione la valutazione di merito (doppia conforme tribunale-appello) senza indicare specifici errori logici o contraddizioni manifesti. La Corte ha richiamato la consulenza tecnica e testimonianze (stima velocità Sciacca 80 km/h vs 27 km/h della Rossello; deformazione veicolo; intervento vigili del fuoco e rilievi del militare Bucolo) che sostenevano la dinamica ritenuta dai giudici di merito. È stata inoltre esclusa l'incidenza sull'ipotesi accusatoria dell'annullamento, da parte del Giudice di pace, dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente per questioni procedurali: tale statuizione non inficia le risultanze probatorie sulle plurime violazioni del Codice della Strada accertate a carico dello Sciacca. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590-bis, comma 2, c.p.
Norma incriminatrice applicata per la condanna: lesioni personali stradali aggravate; la Corte ha confermato che i fatti integrano l'ipotesi prevista.
art. 187, art. 141, art. 142, art. 145, Codice della Strada
Norme del Codice della Strada relative alla guida in stato di alterazione da stupefacenti, limiti di velocità, doveri di prudenza e obbligo di precedenza; la loro violazione è ritenuta centrale nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Limiti del sindacato di legittimità: lett. b) (violazione di norme sostanziali o processuali) e lett. e) (vizi della motivazione). La Corte chiarisce che non è consentita una 'rilettura' dei fatti; i rilievi devono evidenziare errori di logica, contraddizioni o manifesti vizi motivazionali.
art. 192, c.p.p.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi. La Corte osserva che la mera conoscenza pregressa tra testi e persona offesa non rende automaticamente inattendibili i testi; la violazione di art. 192 non costituisce di per sé causa di nullità o inutilizzabilità e può essere dedotta in cassazione solo nei limiti previsti dalla lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate rispetto agli accertamenti urgenti/indifferibili per la legittimità dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente; il Giudice di pace ha annullato l'ordinanza per profili procedurali connessi a tali accertamenti, senza incidere sulle risultanze probatorie penali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti: i motivi di cassazione devono indicare specifici errori logici, contraddizioni manifeste o violazioni di diritto per essere ammissibili.
- La semplice conoscenza pregressa tra testi e persona offesa non determina automaticamente inattendibilità delle loro dichiarazioni; bisogna dimostrare come tale rapporto abbia concretamente alterato l'attendibilità o prodotto contraddizioni rilevanti.
- La violazione formale delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non è di per sé motivo di cassazione salvo che emergano dalla motivazione carenze tali da configurare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
- Gli annullamenti di provvedimenti amministrativi o sanzioni in sede civile/contravvenzionale (es. Giudice di pace) non incidono automaticamente sull'accertamento penale quando le ragioni dell'annullamento sono di natura procedurale e non scalfiscono il compendio probatorio che ha sorretto la condanna.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con le risultanze tecniche e testimoniali che hanno sorretto le decisioni di merito: occorre spiegare perché tali elementi dovrebbero essere ritenuti inattendibili o illogici, mostrando come disarticolino il ragionamento giustificativo del giudice.
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