Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46260/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su unico motivo: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando vizi nella valutazione dell'attendibilità dei testi (Tripaldi e Torre) perché avrebbero avuto una conoscenza pregressa della persona offesa e pertanto non sarebbero 'indifferenti'; censura anche per presunta contraddittorietà della Corte territoriale nel non tener conto dell'annullamento, da parte del Giudice di pace, di sanzioni (eccesso di velocità e mancata revisione della patente) rilevate nei confronti dell'imputato e nella diversa considerazione dell'annullamento di una sanzione a carico della persona offesa (mancata precedenza).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero genericamente tese a rimettere in discussione la valutazione di merito (doppia conforme tribunale-appello) senza indicare specifici errori logici o contraddizioni manifesti. La Corte ha richiamato la consulenza tecnica e testimonianze (stima velocità Sciacca 80 km/h vs 27 km/h della Rossello; deformazione veicolo; intervento vigili del fuoco e rilievi del militare Bucolo) che sostenevano la dinamica ritenuta dai giudici di merito. È stata inoltre esclusa l'incidenza sull'ipotesi accusatoria dell'annullamento, da parte del Giudice di pace, dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente per questioni procedurali: tale statuizione non inficia le risultanze probatorie sulle plurime violazioni del Codice della Strada accertate a carico dello Sciacca. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice applicata per la condanna: lesioni personali stradali aggravate; la Corte ha confermato che i fatti integrano l'ipotesi prevista.

  • art. 187, art. 141, art. 142, art. 145, Codice della Strada

    Norme del Codice della Strada relative alla guida in stato di alterazione da stupefacenti, limiti di velocità, doveri di prudenza e obbligo di precedenza; la loro violazione è ritenuta centrale nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità: lett. b) (violazione di norme sostanziali o processuali) e lett. e) (vizi della motivazione). La Corte chiarisce che non è consentita una 'rilettura' dei fatti; i rilievi devono evidenziare errori di logica, contraddizioni o manifesti vizi motivazionali.

  • art. 192, c.p.p.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi. La Corte osserva che la mera conoscenza pregressa tra testi e persona offesa non rende automaticamente inattendibili i testi; la violazione di art. 192 non costituisce di per sé causa di nullità o inutilizzabilità e può essere dedotta in cassazione solo nei limiti previsti dalla lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).

  • art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.

    Norme richiamate rispetto agli accertamenti urgenti/indifferibili per la legittimità dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente; il Giudice di pace ha annullato l'ordinanza per profili procedurali connessi a tali accertamenti, senza incidere sulle risultanze probatorie penali.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti: i motivi di cassazione devono indicare specifici errori logici, contraddizioni manifeste o violazioni di diritto per essere ammissibili.
  • La semplice conoscenza pregressa tra testi e persona offesa non determina automaticamente inattendibilità delle loro dichiarazioni; bisogna dimostrare come tale rapporto abbia concretamente alterato l'attendibilità o prodotto contraddizioni rilevanti.
  • La violazione formale delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non è di per sé motivo di cassazione salvo che emergano dalla motivazione carenze tali da configurare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
  • Gli annullamenti di provvedimenti amministrativi o sanzioni in sede civile/contravvenzionale (es. Giudice di pace) non incidono automaticamente sull'accertamento penale quando le ragioni dell'annullamento sono di natura procedurale e non scalfiscono il compendio probatorio che ha sorretto la condanna.
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con le risultanze tecniche e testimoniali che hanno sorretto le decisioni di merito: occorre spiegare perché tali elementi dovrebbero essere ritenuti inattendibili o illogici, mostrando come disarticolino il ragionamento giustificativo del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.