Cassazione Penale, Sentenza n. 30371/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato per rapina, già giudicato con sentenza definitiva, che ha chiesto in sede esecutiva la rivalutazione del trattamento sanzionatorio alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che consente di riconoscere la circostanza attenuante della lieve entità del fatto. Il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la lieve entità del fatto ma ha mantenuto invariato il giudizio di comparazione, ritenendo la nuova attenuante equivalente alla recidiva già contestata e confermando la pena. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio fosse apparente e contraddittorio: da un lato si era riconosciuta la lieve entità, dall'altro non se ne erano tratte conseguenze sul bilanciamento; inoltre la condotta sarebbe stata poco pericolosa, perché la merce era stata restituita subito e la violenza si era risolta in una mera spinta durante il tentativo di fuga.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 2024 impone, in sede esecutiva, una rivalutazione del fatto e del trattamento sanzionatorio secondo il principio di proporzione e di individualizzazione della pena. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione del giudice dell'esecuzione non fosse congrua: il riconoscimento della lieve entità si sommava ad altre attenuanti già concesse, ma il mantenimento dell'equivalenza con la recidiva risultava apodittico, fondato su una ipervalutazione di elementi negativi della personalità non analiticamente motivata. Inoltre, il dispositivo appariva limitato al confronto tra la sola lieve entità e la recidiva, mentre avrebbe dovuto essere rielaborato l'intero giudizio di comparazione. La Corte ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
il giudizio di comparazione tra circostanze deve essere nuovamente elaborato in sede esecutiva quando sopravvenga una circostanza attenuante riconosciuta per effetto di declaratoria di illegittimità costituzionale; il controllo di legittimità riguarda la congruità della motivazione
art. 27 Cost.
finalismo rieducativo della pena; principio di personalità della responsabilità penale
la pena deve essere proporzionata alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del singolo fatto e deve tendere alla rieducazione
art. 3 Cost.
la proporzionalità della pena è richiamata come parametro costituzionale di sindacato
art. 629 c.p.
richiamato in via esemplificativa nel precedente della Corte costituzionale sulla possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto
art. 69 cod. pen.
richiamo al bilanciamento tra attenuanti e recidiva da rielaborare alla luce del novum normativo e costituzionale
Massime di principio
- Quando una pronuncia di illegittimità costituzionale introduce una circostanza attenuante o comunque una possibile riduzione di pena prima non applicabile, il giudice dell'esecuzione deve rivedere il trattamento sanzionatorio nei limiti del fatto già accertato, adeguando la pena alla nuova valutazione di proporzione.
- In tali casi si apre una parentesi integrativa di cognizione, nella quale il giudice dell'esecuzione deve rielaborare anche il giudizio di comparazione tra circostanze, se esso incide sul nuovo assetto sanzionatorio.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva è sindacabile in cassazione sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione; è viziata la decisione che si limiti ad affermazioni apodittiche o a una generica valorizzazione della personalità negativa dell'imputato senza un'analisi puntuale.
- Il riconoscimento di una nuova attenuante non può essere neutralizzato automaticamente mediante il mantenimento della precedente equivalenza con la recidiva, se la motivazione non dimostra in modo analitico perché il nuovo assetto circostanziale non incida sul trattamento sanzionatorio.
- La proporzionalità della pena va misurata sulla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto, in coerenza con il finalismo rieducativo e con il principio di personalizzazione della risposta punitiva.
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