Sentenza del 22/06/2015 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - IRAP - Deducibilità dei costi derivanti da fatture emesse per operazioni inesistenti .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, di costi documentati da fatture emesse per operazioni asseritamente inesistenti. A fronte degli elementi indiziari forniti dall'Amministrazione Finanziaria, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, la loro riferibilità all'attività d'impresa e la concreta inerenza dei costi. La mera regolarità formale della contabilità e delle fatture non era sufficiente a provare la deducibilità.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione Finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato affermato che l'Amministrazione può procedere ad accertamento analitico anche quando la contabilità sia formalmente corretta e non complessivamente inattendibile, utilizzando presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Il contribuente, non avendo adeguatamente provato l'effettiva sussistenza e inerenza dei costi, non può dedurli. Il difetto di inerenza assume particolare rilievo quando le fatture siano collegate a un illecito penale.
Norme richiamate
Norme in materia di deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP
Sono deducibili solo i costi effettivamente sostenuti, documentati e inerenti all'attività esercitata; la fattura, da sola, non dimostra necessariamente l'effettività dell'operazione.
Norme sull'accertamento analitico e sulle presunzioni semplici
L'Amministrazione Finanziaria può contestare singoli componenti reddituali e determinare maggiori ricavi o minori costi mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
Massime di principio
- Chi deduce un costo deve dimostrare non solo l'esistenza della fattura, ma anche l'effettività dell'operazione, il pagamento o la sostenibilità economica e l'inerenza all'attività d'impresa.
- La contabilità formalmente corretta non impedisce all'Amministrazione di contestare singole operazioni quando esistano elementi concreti che ne mettano in dubbio la realtà o l'inerenza.
- In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di operazioni inesistenti, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve fornire documentazione e spiegazioni coerenti e verificabili.
- Il coinvolgimento dell'operazione in un illecito penale può rafforzare la contestazione del difetto di inerenza e rendere particolarmente rigorosa la prova richiesta per la deduzione.
- La semplice regolarità formale delle fatture o la loro annotazione in contabilità non garantisce la deducibilità fiscale del costo.
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