Sentenza del 22/06/2015 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Rieti
IVA - Avviso di accertamento - Sponsorizzazioni - Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti - Onere della prova a carico dell'Ufficio - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l’accertamento è stato dichiarato illegittimo. È stato affermato che, in caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio dimostrare l’inesistenza dell’operazione commerciale. Nel caso concreto, l’attività indicata nelle fatture risultava riconducibile a un contratto di sponsorizzazione e non è stata adeguatamente dimostrata la sua inesistenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva ritenuto indebita la detrazione dell’IVA sostenendo che le fatture riguardassero operazioni inesistenti. La controversia riguardava in particolare l’onere della prova: il contribuente sosteneva che l’operazione fosse stata effettivamente realizzata e che l’attività indicata nelle fatture fosse una concreta attività di sponsorizzazione, non generica né fittizia.
Norme richiamate
Principio sull’onere della prova in materia di detrazione IVA per operazioni inesistenti
Quando l’Amministrazione contesta la detrazione dell’IVA sostenendo che le operazioni fatturate siano inesistenti, deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare tale inesistenza; non è sufficiente una contestazione generica.
Cassazione, sentenze n. 25775/2014 e n. 428/2015
I precedenti sono richiamati a sostegno del principio secondo cui l’Amministrazione deve provare la natura fittizia delle operazioni contestate, mentre la valutazione deve basarsi su elementi concreti e specifici.
CTP Rieti, sentenze nn. 297, 298 e 299/02/2015
Le pronunce sono richiamate come precedenti conformi in materia di contestazioni relative a sponsorizzazioni e fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti.
Massime di principio
- La semplice contestazione dell’Ufficio secondo cui una fattura riguarda un’operazione inesistente non è sufficiente: devono essere indicati e provati elementi concreti, specifici e coerenti.
- Per le spese di sponsorizzazione è importante conservare il contratto, le fatture, le prove dei pagamenti e la documentazione dell’attività svolta, come materiale pubblicitario, fotografie, comunicazioni o risultati della sponsorizzazione.
- La qualificazione dell’operazione come sponsorizzazione non è di per sé generica o fittizia: occorre verificare se l’attività sia stata effettivamente eseguita e se vi sia coerenza tra contratto, fatturazione e prestazioni rese.
- Se l’Ufficio fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti sull’inesistenza dell’operazione, il contribuente deve fornire una prova contraria adeguata dell’effettività della prestazione e della propria buona fede.
- In situazioni analoghe, la decisione dipende soprattutto dalla qualità della documentazione contrattuale e probatoria e dalla capacità dell’Ufficio di dimostrare concretamente la natura fittizia dell’operazione.
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