Sentenza del 22/06/2015 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Frode carosello - operazione soggettivamente inesistente - operazione intracomunitaria - diritto di detrazione - esercizio - ignoranza incolpevole della frode - è necessaria. Frode IVA - ignoranza incolpevole - prova - controllo formale sulla controparte - non è sufficiente - verifica delle strutture commerciali - è necessaria. Frode IVA - valore della transazione - incidenza sulla diligenza esigibile dal cessionario - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente non ha dimostrato di avere adottato una diligenza adeguata né di ignorare incolpevolmente la frode. È stata quindi esclusa la detrazione dell’IVA relativa alle operazioni coinvolte. Tuttavia, la perdita del diritto alla detrazione non impedisce la deduzione del costo ai fini reddituali, purché il costo sia stato realmente sostenuto e adeguatamente documentato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava operazioni intracomunitarie soggettivamente inesistenti: le operazioni commerciali erano state effettivamente eseguite, ma la fattura era stata emessa da un soggetto diverso da quello che aveva concretamente effettuato la cessione. Il contribuente sosteneva di avere agito in buona fede e di avere effettuato controlli sulla controparte, anche considerando l’assenza di un profitto anomalo nelle operazioni. La sentenza ha ritenuto che spettasse al contribuente dimostrare la propria ignoranza incolpevole della frode e che i soli controlli formali, come la verifica dell’iscrizione della controparte alla Camera di commercio, non fossero sufficienti. Dovevano essere svolte verifiche più incisive sulla reale struttura commerciale e operativa del fornitore, soprattutto in presenza di transazioni economicamente rilevanti.
Norme richiamate
Art. 40 del d.l. 331/1993
Richiamato in materia di operazioni intracomunitarie e relativa disciplina fiscale.
Art. 167 della direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone che l’operazione sia effettiva e che il soggetto passivo non sapesse né potesse sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
Cassazione, 5 dicembre 2014, n. 25778
Richiamata a sostegno dei principi sulla necessità di provare la buona fede e l’ignoranza incolpevole nelle frodi carosello.
Cassazione, 24 settembre 2014, n. 20059
Richiamata per il principio secondo cui i controlli meramente formali sulla controparte non sono sufficienti a dimostrare la buona fede.
Cassazione, 18 giugno 2014, n. 13803
Richiamata in relazione alla perdita della detrazione IVA in caso di coinvolgimento inconsapevole ma colposo in una frode carosello e alla distinta deducibilità del costo effettivamente sostenuto.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, il contribuente deve dimostrare non solo che l’operazione è realmente avvenuta, ma anche di non sapere e di non poter ragionevolmente sapere, con l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
- La verifica formale dell’esistenza giuridica o dell’iscrizione camerale del fornitore non è normalmente sufficiente: occorre valutare la sua effettiva struttura commerciale, operativa e finanziaria.
- Quanto maggiore è il valore dell’operazione o la sua incidenza sul fatturato, tanto più elevato è il livello di diligenza esigibile dal cessionario.
- L’assenza di un margine di profitto anomalo non dimostra, da sola, la buona fede del contribuente e non esclude il coinvolgimento in una frode IVA.
- La mancata detrazione dell’IVA per assenza di buona fede non comporta automaticamente l’indeducibilità del costo: il costo può restare deducibile se effettivo, inerente e adeguatamente documentato.
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