Sentenza del 22/06/2015 n. 582 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO TOSAP - Passo carrabile senza opere fisse - Non assoggettato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava la decisione di primo grado che aveva escluso la TOSAP relativa a un passo carrabile. Sosteneva che la strada, pur formalmente privata, fosse a uso pubblico e che l'accesso fosse costituito da uno scivolo in cemento idoneo a creare un raccordo tra la proprietà privata e il suolo pubblico. Il contribuente chiedeva invece la conferma dell'annullamento dell'accertamento, sostenendo che la strada fosse privata, che non vi fossero opere fisse sul suolo pubblico e che non fosse stato disposto alcun divieto di sosta a suo esclusivo vantaggio.
La decisione
L'appello del Comune è stato respinto e la decisione favorevole al contribuente è stata confermata. La strada è stata ritenuta privata sulla base della documentazione catastale e non è stata riconosciuta alcuna presunzione di uso pubblico derivante dal solo inserimento nello stradario comunale o dal collegamento con una strada statale. L'invito in cemento era collocato all'interno della proprietà privata e non modificava il piano stradale pubblico, né interrompeva marciapiedi o altre opere accessorie. Pertanto, mancava il presupposto per la TOSAP sul passo carrabile. La tassa avrebbe potuto essere dovuta soltanto in presenza di opere realizzate sul suolo pubblico oppure qualora il privato avesse ottenuto un divieto di sosta sulla pubblica via, sottraendo spazio all'uso collettivo. È stato inoltre rilevato che l'avviso di accertamento era privo di adeguata motivazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
Art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993
"passi carrabili" e "manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale", "appositi intervalli sui marciapiedi" o altre "modifiche del piano stradale"
La TOSAP sui passi carrabili presuppone un'opera o una modifica del piano stradale pubblico finalizzata a consentire l'accesso alla proprietà privata. Sono esclusi gli accessi a filo o a raso che si aprono direttamente sulla strada senza opere visibili realizzate sul suolo pubblico.
Art. 44, comma 8, D.Lgs. n. 507/1993
La tassa può essere dovuta quando il privato richiede l'apposizione di un divieto di sosta sulla pubblica via in corrispondenza dell'accesso, poiché ciò sottrae spazio pubblico all'uso generalizzato e crea un'utilità esclusiva a favore del singolo.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 16913 del 2007
La nozione di passo carrabile rilevante ai fini TOSAP comprende le opere che modificano il suolo pubblico, come manufatti, lastricati, interruzioni di aiuole, marciapiedi o altre opere accessorie. Non comprende il semplice accesso a raso privo di interventi visibili sulla sede stradale pubblica.
Massime di principio
- Un accesso carrabile non è automaticamente soggetto a TOSAP: occorre verificare se esistano opere fisse o modifiche realizzate sul suolo pubblico.
- Uno scivolo o raccordo costruito esclusivamente all'interno della proprietà privata, senza alterare strada, marciapiede o altre pertinenze pubbliche, non integra di regola un passo carrabile tassabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993.
- L'inserimento di una strada nello stradario comunale o il suo collegamento con una strada pubblica non dimostra, da solo, la natura pubblica o l'uso pubblico della strada; l'ente deve fornire elementi concreti.
- La TOSAP può essere dovuta anche senza opere fisiche quando il privato ottiene un divieto di sosta sulla pubblica via che riserva uno spazio a beneficio esclusivo del proprio accesso.
- L'avviso di accertamento deve spiegare in modo specifico perché l'area sarebbe pubblica o a uso pubblico, quali opere sarebbero presenti e in che modo ricorrerebbe il presupposto impositivo, soprattutto in situazioni controverse.
- In caso di contestazione, risultano rilevanti documentazione catastale, fotografie, planimetrie, titoli di proprietà e prova della collocazione delle eventuali opere rispetto al confine tra area privata e suolo pubblico.
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