Sentenza del 22/06/2015 n. 576 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Legittimità avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario delegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, sostenendo che l'atto fosse stato firmato da un funzionario non dirigente e che la sua nomina fosse affetta da nullità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. La contestazione riguardava quindi sia l'abilitazione del sottoscrittore sia la validità della delega conferita dal direttore dell'ufficio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'avviso di accertamento è ritenuto valido perché sottoscritto da un dipendente appartenente all'area C3, corrispondente alla precedente qualifica di direttore tributario, sulla base di una delega rilasciata dal direttore dell'ufficio mediante ordine di servizio. La sottoscrizione da parte di un funzionario non dirigente non determina, in queste condizioni, la nullità dell'atto. La fattispecie è distinta da quella esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, relativa all'attribuzione di funzioni dirigenziali a funzionari privi di previo concorso pubblico.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal capo dell'ufficio è valida quando il soggetto è legittimato e opera sulla base di una delega adeguata.
Art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012
La disposizione è richiamata in relazione al conferimento di funzioni dirigenziali a funzionari dell'Agenzia delle entrate; la relativa illegittimità, censurata dalla Corte costituzionale, non coincide con la mera sottoscrizione di un atto da parte di un funzionario delegato.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015
La sentenza ha censurato l'attribuzione di funzioni dirigenziali a funzionari senza previo espletamento del concorso pubblico, ma non comporta automaticamente la nullità degli avvisi firmati da funzionari non dirigenti quando questi agiscano nell'ambito di una valida delega.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è automaticamente nullo solo perché sottoscritto da un funzionario non dirigente.
- È determinante verificare se il sottoscrittore appartenga a una qualifica idonea e disponga di una delega conferita dal direttore dell'ufficio, preferibilmente formalizzata mediante ordine di servizio.
- La contestazione della validità della nomina dirigenziale deve essere distinta dalla contestazione della validità della delega alla sottoscrizione di singoli atti.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 non rende di per sé invalidi tutti gli atti firmati da funzionari privi della qualifica dirigenziale.
- In una situazione analoga occorre esaminare concretamente il contenuto, la forma e l'ambito della delega, oltre alla qualifica del firmatario e alla sua appartenenza all'ufficio competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2015Sentenza del 22/06/2015 n. 78 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 giu 2015Sentenza del 22/06/2015 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 22 giu 2015Sentenza del 22/06/2015 n. 582 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 giu 2015Sentenza del 22/06/2015 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 22 giu 2015Sentenza del 22/06/2015 n. 1326 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 giu 2015Sentenza del 22/06/2015 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →