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Sentenza

Sentenza del 22/06/2015 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento imposte - IRPEF - Applicabilità del reverse charge nella cessione di materiale aureo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava a C.M. l'applicazione del regime IVA del reverse charge, previsto dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633/1972, alle cessioni effettuate nel 2008 in favore di una fonderia. Secondo l'Ufficio, il materiale ceduto costituiva prodotto finito e non rientrava nella nozione di oro prevista dalla legge n. 7/2000, sicché avrebbe dovuto essere applicato il regime del margine previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di materiale aureo destinato alla fusione e alla successiva trasformazione industriale, come risultava dalla documentazione relativa all'attività della fonderia, ai rapporti di franchising, al trasporto e alla successiva fusione del metallo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stata ritenuta corretta l'applicazione del reverse charge, poiché il materiale, pur non essendo necessariamente qualificabile come rottame in senso stretto, era destinato a un processo industriale di fusione, affinazione e trasformazione presso una fonderia. La destinazione alla fusione è stata ritenuta sufficiente, senza necessità di dimostrare l'effettiva trasformazione di ogni singolo bene. L'accertamento è stato quindi annullato, compreso il recupero IVA per una presunta differenza di rimanenze, e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 1.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 5, DPR n. 633/1972

    Il meccanismo dell'inversione contabile è applicabile alla cessione di materiale aureo destinato alla fusione e alla successiva lavorazione industriale, quando ricorrono gli altri presupposti normativi.

  • Art. 7, comma 1, legge n. 7/2000

    La nozione di oro deve essere valutata in relazione alla natura del materiale e alla sua destinazione industriale; il bene può rientrare nella disciplina anche quando non sia un rottame in senso stretto, purché sia destinato alla fusione e alla trasformazione del metallo prezioso.

  • Artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995, convertito nella legge n. 85/1995

    Il regime del margine non è applicabile quando la cessione riguarda materiale aureo destinato a un processo intermedio di fusione, affinazione e trasformazione industriale, per il quale opera il reverse charge.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione finanziaria, quale soggetto che emette l'atto impositivo. Nel caso concreto l'Ufficio non ha dimostrato adeguatamente che i beni fossero prodotti finiti esclusi dal reverse charge.

  • Art. 112 c.p.c.

    La contestazione di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata o comunque non decisiva, poiché la questione relativa al limitato recupero IVA sulle rimanenze era marginale rispetto alla decisione principale.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92/E del 12 dicembre 2013

    Un bene è destinato per vocazione a un processo intermedio di lavorazione non solo quando è oggettivamente inutilizzabile nel circuito commerciale, come un rottame rotto o difettoso, ma anche quando viene ceduto a un soggetto che lo sottopone ad attività industriale di trasformazione e affinazione.

Massime di principio

  • Per applicare il reverse charge alla cessione di materiale aureo non è indispensabile che il bene sia un rottame in senso tecnico: può essere sufficiente che, in base alle circostanze concrete, sia destinato alla fusione e alla trasformazione industriale.
  • La destinazione alla fusione può essere dimostrata mediante documenti quali lo statuto o l'attività della fonderia, i contratti di franchising, i documenti di trasporto, le modalità di raccolta e consegna del materiale e le attestazioni del cessionario.
  • Rileva principalmente la destinazione oggettiva del materiale al processo industriale, non necessariamente la prova dell'avvenuta fusione di ogni singolo bene ceduto.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare in modo puntuale che i beni siano prodotti finiti destinati alla commercializzazione ordinaria e non materiale aureo destinato a fusione; una qualificazione generica o non adeguatamente documentata non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe, è opportuno conservare una documentazione completa della filiera, dalla cessione alla fonderia fino alla fusione e alla trasformazione, così da dimostrare la corretta applicazione del reverse charge rispetto al regime del margine.

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