Sentenza del 22/06/2015 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento imposte - IRPEF - Applicabilità del reverse charge nella cessione di materiale aureo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava a C.M. l'applicazione del regime IVA del reverse charge, previsto dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633/1972, alle cessioni effettuate nel 2008 in favore di una fonderia. Secondo l'Ufficio, il materiale ceduto costituiva prodotto finito e non rientrava nella nozione di oro prevista dalla legge n. 7/2000, sicché avrebbe dovuto essere applicato il regime del margine previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di materiale aureo destinato alla fusione e alla successiva trasformazione industriale, come risultava dalla documentazione relativa all'attività della fonderia, ai rapporti di franchising, al trasporto e alla successiva fusione del metallo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stata ritenuta corretta l'applicazione del reverse charge, poiché il materiale, pur non essendo necessariamente qualificabile come rottame in senso stretto, era destinato a un processo industriale di fusione, affinazione e trasformazione presso una fonderia. La destinazione alla fusione è stata ritenuta sufficiente, senza necessità di dimostrare l'effettiva trasformazione di ogni singolo bene. L'accertamento è stato quindi annullato, compreso il recupero IVA per una presunta differenza di rimanenze, e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Art. 17, comma 5, DPR n. 633/1972
Il meccanismo dell'inversione contabile è applicabile alla cessione di materiale aureo destinato alla fusione e alla successiva lavorazione industriale, quando ricorrono gli altri presupposti normativi.
Art. 7, comma 1, legge n. 7/2000
La nozione di oro deve essere valutata in relazione alla natura del materiale e alla sua destinazione industriale; il bene può rientrare nella disciplina anche quando non sia un rottame in senso stretto, purché sia destinato alla fusione e alla trasformazione del metallo prezioso.
Artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995, convertito nella legge n. 85/1995
Il regime del margine non è applicabile quando la cessione riguarda materiale aureo destinato a un processo intermedio di fusione, affinazione e trasformazione industriale, per il quale opera il reverse charge.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti della pretesa tributaria grava sull'Amministrazione finanziaria, quale soggetto che emette l'atto impositivo. Nel caso concreto l'Ufficio non ha dimostrato adeguatamente che i beni fossero prodotti finiti esclusi dal reverse charge.
Art. 112 c.p.c.
La contestazione di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata o comunque non decisiva, poiché la questione relativa al limitato recupero IVA sulle rimanenze era marginale rispetto alla decisione principale.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92/E del 12 dicembre 2013
Un bene è destinato per vocazione a un processo intermedio di lavorazione non solo quando è oggettivamente inutilizzabile nel circuito commerciale, come un rottame rotto o difettoso, ma anche quando viene ceduto a un soggetto che lo sottopone ad attività industriale di trasformazione e affinazione.
Massime di principio
- Per applicare il reverse charge alla cessione di materiale aureo non è indispensabile che il bene sia un rottame in senso tecnico: può essere sufficiente che, in base alle circostanze concrete, sia destinato alla fusione e alla trasformazione industriale.
- La destinazione alla fusione può essere dimostrata mediante documenti quali lo statuto o l'attività della fonderia, i contratti di franchising, i documenti di trasporto, le modalità di raccolta e consegna del materiale e le attestazioni del cessionario.
- Rileva principalmente la destinazione oggettiva del materiale al processo industriale, non necessariamente la prova dell'avvenuta fusione di ogni singolo bene ceduto.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare in modo puntuale che i beni siano prodotti finiti destinati alla commercializzazione ordinaria e non materiale aureo destinato a fusione; una qualificazione generica o non adeguatamente documentata non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare una documentazione completa della filiera, dalla cessione alla fonderia fino alla fusione e alla trasformazione, così da dimostrare la corretta applicazione del reverse charge rispetto al regime del margine.
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