Cassazione Penale, Sentenza n. 29893/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che la confermava responsabile del reato di truffa aggravata: deduceva (1) mancata motivazione circa la sua effettiva presenza alla compravendita e quindi sulla partecipazione all'illecito; (2) illogicità della motivazione in punto di dolo, contestando che l'intestazione e la rivendita immediata dell'autovettura dimostrerebbero la sua partecipazione; (3) carenze e contraddittorietà nella determinazione della pena (pena base ritenuta troppo alta rispetto al minimo edittale e applicazione della recidiva). In memoria era poi prospettato un nuovo motivo riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attaccavano valutazioni di merito e introducevano questioni nuove o domande di diversa valutazione dei fatti (vietate in cassazione salvo vizi manifesti). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello ha adeguatamente richiamato i criteri dell'art. 133 c.p.; l'applicazione della recidiva è stata motivata con riferimento ai plurimi precedenti e alla continuità della condotta delittuosa. Anche il motivo nuovo nella memoria è stato esteso dall'inammissibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; inoltre l'inammissibilità ha impedito di dichiarare la prescrizione intervenuta successivamente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata per i motivi nei ricorsi per cassazione; interpretata dalla Corte nel senso che non consente di dedurre censure che si limitano a contestare la valutazione della prova o a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti, salvo vizi di motivazione come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale criterio per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'articolo (es. 'pena congrua') quando la pena è prossima alla media edittale
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (truffa); usata come riferimento per il confronto tra la pena irrogata e la media edittale del delitto in questione
art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare inammissibile il motivo nuovo sollevato in memoria depositata prima dell'udienza, estendendo l'inammissibilità al nuovo motivo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e sul pagamento a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione della prova o della credibilità delle fonti: tali questioni attengono al merito e non alla legittimità, salvo che la motivazione del giudice sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria
- Non si possono introdurre in Cassazione nuovi motivi con efficacia se essi non erano già formulati in grado di merito; i motivi nuovi depositati in memoria sono soggetti a limiti di ammissibilità e possono essere dichiarati inammissibili
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: quando la pena è prossima alla media edittale, un richiamo generico ai criteri dell'art. 133 c.p. è di norma sufficiente; una motivazione più dettagliata è richiesta solo se la pena appare di gran lunga superiore alla misura media
- L'applicazione della recidiva richiede specifica motivazione: il giudice deve spiegare, anche sinteticamente, in cosa la nuova condotta dimostri una maggiore pericolosità o continuità del percorso criminoso rispetto ai precedenti
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile viene meno l'impugnazione valida della sentenza di merito e non è possibile ottenere effetti successivi come la dichiarazione di prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della cassa delle ammende
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