Corte di giustizia, Ordinanza C-424/21
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 11 November 2021. — Sun Stars & Sons Pte Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-424/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, nella fase di filtro delle impugnazioni in materia di marchio UE, ha rifiutato di ammettere il ricorso di Sun Stars & Sons Pte Ltd contro la sentenza del Tribunale relativa al segno AC AQUA AC. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che i motivi di impugnazione sollevassero una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre osservato che molte censure miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto del Tribunale, profilo che non giustifica l’ammissione dell’impugnazione.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE non ammesso a proseguire per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativa a una controversia in materia di marchio dell’Unione europea, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in particolare con riferimento alla motivazione, alla valutazione del rischio di confusione e all’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Principio di diritto
L’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a proseguire quando la parte ricorrente non dimostra, in modo concreto, preciso e autosufficiente, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; deduzioni generiche sulla motivazione, sulla valutazione delle prove o sulla corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, nonché contestazioni che mirano in sostanza a rimettere in discussione accertamenti di fatto, non sono sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi
Ricorso in materia di marchio UE non ammesso a proseguire
La decisione riguarda un’impugnazione proposta da Sun Stars & Sons Pte Ltd contro la sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021, relativa a una controversia di opposizione in materia di marchio dell’Unione europea tra Sun Stars & Sons e Valvis Holding, nell’ambito della quale era coinvolto l’EUIPO. La Corte si pronuncia non sul merito del conflitto tra segni, bensì sulla previa ammissibilità dell’impugnazione ai sensi del meccanismo di filtro previsto per talune cause in materia di marchio UE.
Contesto procedurale e oggetto del ricorso
Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 agosto 2019, adottata nel procedimento di opposizione riguardante il segno AC AQUA AC. Sun Stars & Sons ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, accompagnata dalla richiesta che l’impugnazione fosse ammessa a proseguire.
Quadro normativo applicato
La Corte richiama il sistema introdotto dall’articolo 58 bis dello Statuto, secondo il quale le impugnazioni avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non possono essere esaminate nel merito salvo che la Corte ne autorizzi preventivamente la prosecuzione. L’autorizzazione è possibile solo se l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 58 bis e delle norme attuative contenute negli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.
Sul piano sostanziale, i motivi di impugnazione facevano riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, disposizione relativa al rischio di confusione.
Motivi e argomenti addotti dalla ricorrente
La ricorrente articolava la richiesta di ammissione su cinque argomenti, sostenendo che la sentenza impugnata fosse in contrasto con la giurisprudenza e lesiva dell’unità e della coerenza del diritto dell’Unione. In particolare, contestava:
- la valutazione del livello di attenzione del pubblico pertinente per l’acqua in bottiglia;
- la mancata considerazione della forma della bottiglia VODAVODA quale indicazione di origine commerciale;
- l’analisi della somiglianza visiva dei segni, ritenuta limitata agli elementi verbali “voda” e “aqua”;
- la valutazione della non similarità tra i servizi di classe 39 e i prodotti di classe 32;
- l’esclusione di un rischio di confusione senza un esame specifico e senza adeguata motivazione.
La ricorrente invocava anche decisioni precedenti del Tribunale e della Corte, tra cui Porsche v EUIPO, Nestlé v Amigüitos pets & life, Olimp laboratories v EUIPO e Halloumi v EUIPO, oltre ad alcune pronunce del Tribunale in tema di segni tridimensionali e di somiglianza tra prodotti e servizi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che le questioni sollevate sono effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso per l’ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie e indicare in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- la ragione per cui tale questione ha rilevanza sistemica;
- l’eventuale contrasto con norme o giurisprudenza pertinenti.
Secondo la Corte, affermazioni generiche secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di motivare, travisato gli elementi di prova o applicato male l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non bastano a dimostrare la rilevanza sistemica richiesta dall’articolo 58 bis.
Quanto alla censura di contrasto con la giurisprudenza, la Corte osserva che la ricorrente non ha spiegato in modo specifico perché l’asserita divergenza o omissione giurisprudenziale, anche se provata, porrebbe una questione importante per il diritto dell’Unione. Mancano quindi le concrete ragioni richieste per superare la soglia di ammissibilità.
Infine, la Corte rileva che le prime quattro censure mirano in sostanza a contestare valutazioni di fatto compiute dal Tribunale: livello di attenzione del consumatore, grado di distintività della forma della bottiglia, somiglianza visiva dei segni e assenza di similarità tra prodotti e servizi. Tali contestazioni non possono, di per sé, configurare una questione significativa ai fini dell’articolo 58 bis.
Decisione e conseguenze sulle spese
La Corte respinge quindi la richiesta di ammettere l’impugnazione a proseguire. Quanto alle spese, applicando l’articolo 137 del regolamento di procedura, dichiara che Sun Stars & Sons Pte Ltd sopporta le proprie spese, anche perché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti.
Principio ricavabile
Nel sistema di filtro delle impugnazioni in materia di marchio UE, la Corte ammette il ricorso solo se il ricorrente dimostra con precisione che esiste una questione di diritto che travalica il caso concreto e incide sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera critica alla motivazione del Tribunale, alla valutazione delle prove o alla sua applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è sufficiente.
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