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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33094/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva, in modo ritenuto del tutto generico, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'omessa motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., senza però indicare un errore manifesto o palesi errori di valutazione desumibili dal testo della decisione impugnata. La censura mirava quindi a contestare la base giuridica del patteggiamento e la verifica di cause di proscioglimento immediato, ma senza rientrare nei limiti del ricorso ammesso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile, quanto all'erronea qualificazione del fatto, solo nei casi di errore manifesto. Poiché nel caso concreto erano state dedotte doglianze generiche e attinenti a errori valutativi non evidenti dal provvedimento impugnato, la censura non rientrava tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenuta equa in considerazione della proposizione del ricorso per ragioni non più consentite dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma richiamata come base dell'applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso per l'erronea qualificazione del fatto solo quando l'errore sia manifesto; non sono deducibili errori valutativi non evidenti dal testo della sentenza.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa motivazione sulla necessità di immediato proscioglimento; la Corte non ravvisa una censura ammissibile nei termini dedotti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso viene dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal testo della decisione.
  • Non è consentito trasformare il ricorso contro il patteggiamento in una censura di merito su valutazioni giuridiche non palesemente errate o su profili motivazionali non riconducibili a un vizio manifesto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere con ordinanza in camera di consiglio non partecipata e condannare il ricorrente alle spese processuali nonché, ove ravvisi colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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