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Ordinanza

Ordinanza n. 509/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di riesame e archiviazione relativi alla concessione di suolo pubblico n. 80/2023 rilasciata a una società, nonché rettifica della durata della concessione con estensione all'anno 2028

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la nota comunale del 17 novembre 2025, la comunicazione del 21 agosto 2025 e la concessione di suolo pubblico n. 80/2023 rilasciata in favore di una società. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 24 giugno 2026, con cui la durata annuale della concessione è stata rettificata ed estesa all'anno 2028, nonché il provvedimento di archiviazione del procedimento di riesame adottato il 20 agosto 2025. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria e chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accertamento del diritto di accesso a documenti amministrativi. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di sospensione proposta con riferimento ai motivi aggiunti. Ha ritenuto che le questioni giuridiche prospettate richiedano l'approfondimento proprio della fase di merito e che, nel frattempo, i provvedimenti impugnati non siano idonei a produrre un pregiudizio grave e irreparabile, poiché sono garantiti il passaggio del ricorrente e l'accesso alla propria abitazione. Mancando quindi i requisiti per la tutela cautelare richiesti dall'art. 55 c.p.a., la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce le domande di annullamento, risarcimento e accesso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non siano suscettibili di arrecare alla parte ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; la loro assenza giustifica il rigetto della domanda di sospensione.

  • art. 34 c.p.a.

    per la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ex art. 34 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda risarcitoria, non esaminata nell'ordinanza cautelare.

  • art. 116 c.p.a.

    per l'accertamento e la declaratoria, ex art. 116 c.p.a. del diritto del ricorrente ad accedere

    La norma è richiamata quale fondamento della domanda di accesso, non definita con la presente ordinanza.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando il pregiudizio allegato non presenta carattere grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
  • La garanzia del passaggio e dell'accesso del ricorrente alla propria abitazione esclude, in assenza di ulteriori elementi, la configurabilità di un pregiudizio cautelare grave e irreparabile derivante dagli atti che incidono sull'assetto di una concessione di suolo pubblico.
  • Quando le questioni giuridiche dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, esse possono essere riservate alla fase di merito; tale circostanza, unitamente all'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, conduce al rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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