Cassazione Civile, Ordinanza n. 37344/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il recupero dell'IMU dovuta per l'anno 2013, sostenendo di poter beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo sufficiente la dimora abituale nell'immobile. Il Comune aveva appellato, deducendo che l'agevolazione richiede, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, la contemporanea presenza nello stesso immobile della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare; la CTR aveva respinto l'appello aderendo a una lettura più ampia della norma. In Cassazione il Comune ha riproposto la violazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011 e, con un secondo motivo, l'erronea liquidazione delle spese ai sensi del d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che per l'esenzione IMU sull'abitazione principale l'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 richiede cumulativamente sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare nello stesso immobile. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201/2011
"il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
Ai fini dell'agevolazione IMU per abitazione principale, i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica devono coesistere cumulativamente nello stesso immobile.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione.
art. 4 d.m. 55/2014
Invocato per contestare la liquidazione delle spese di lite secondo i valori tabellari applicati.
art. 8 d.lgs. n. 504/1992
Richiamato in giurisprudenza per ribadire che, nelle agevolazioni per l'abitazione principale, rileva la dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare.
art. 144 c.c.
Richiamato per affermare che i coniugi possono avere residenze individuali diverse rispetto alla residenza della famiglia.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione fiscale sull'abitazione principale, il contribuente deve dimostrare la coesistenza dei requisiti normativamente richiesti, e non può fondarsi su uno solo di essi.
- Quando la norma definisce l'abitazione principale come immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, i due requisiti hanno natura cumulativa.
- In tema di imposte sugli immobili, la nozione di abitazione principale va interpretata in modo restrittivo e in coerenza con il tenore letterale della disposizione agevolativa.
- Se il ricorso per cassazione è accolto per violazione di legge e la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti, la Corte può cassare senza rinvio e rigettare l'originario ricorso del contribuente.
- La questione relativa alle spese di lite resta assorbita quando l'accoglimento del primo motivo conduce alla riforma integrale della decisione impugnata.
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