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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25784/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna per abuso edilizio. La ricorrente deduceva: a) errata applicazione dell'art. 39 L. n. 724/1994 perché il Tribunale aveva sommato le volumetrie di due istanze di condono presentate per porzioni dello stesso manufatto senza valutare se si trattasse di "frazionamento artificioso"; b) mancata verifica della legittimazione dei soggetti che avevano proposto le istanze di condono (es. promissario acquirente) e quindi impossibilità di applicare la regola della Corte Costituzionale che consente, in certi casi, di calcolare la volumetria rispetto a ciascuna domanda; c) omissione di valutare il profilo della proporzionalità dell'ordine di demolizione (richiamo agli artt. 7 L. n. 47/85 e 8 CEDU), tenendo conto della qualità di abitazione dell'immobile, della conoscenza o meno dell'ordine di demolizione al momento dell'acquisto e degli atti compiuti per ottenere la sanatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato il provvedimento del Tribunale di Napoli con rinvio per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non ha adeguatamente valutato la legittimazione dei soggetti che hanno presentato le istanze di condono né ha motivato compiutamente circa l'eventuale frazionamento artificioso delle domande. Inoltre il Tribunale non ha esaminato, come invece gli era stato imposto dalla pronuncia di questa Corte, il profilo della proporzionalità dell'ordine di demolizione. Pertanto la decisione è stata annullata e la causa rinviata affinché il giudice dell'esecuzione riesamini e motivi compiutamente sui punti indicati (legittimazione dei richiedenti condono, rilevanza/validità dei permessi in sanatoria e disciplina della proporzionalità dell'ordine di demolizione).

Norme richiamate

  • L. n. 724/1994 (art. 39)

    Prevede limiti volumetrici per l'accoglimento delle istanze di condono (richiamato il limite di 750 mc). La Corte ha spiegato che, se le istanze riferiscono a un unico edificio riconducibile a un unico soggetto legittimato, le volumetrie possono essere sommate; tuttavia occorre verificare l'eventuale frazionamento artificioso e la legittimazione dei presentatori delle domande.

  • L. n. 47/1985 (art. 31 co. 3) richiamata dalla L. n. 24/1994

    Norma sul soggetto "interessato" alla sanatoria. La questione è se il promissario acquirente (o altro soggetto) rientri tra i legittimati a presentare istanza di condono e quindi se la volumetria debba essere calcolata per ciascuna istanza separatamente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 302/1996

    Nella giurisprudenza costituzionale è riconosciuta la possibilità, in determinate condizioni, che porzioni di un immobile facciano oggetto di distinte domande di sanatoria e che la volumetria venga valutata rispetto a ciascuna istanza, salvo che non si tratti di un artificioso frazionamento volto a eludere i limiti normativi.

  • Cass. Pen. Sez. 3, sent. n. 44596/2016

    ogni edificio va inteso come complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono

    Giurisprudenza di legittimità che individua il criterio per l'unitarietà dell'edificio: la coincidenza del soggetto legittimato. Se sussiste un unico soggetto legittimato, le domande vanno considerate unitariamente e le volumetrie sommate.

  • Art. 7 u.c. L. n. 47/1985 e art. 8 CEDU

    Richiamati in relazione al principio di proporzionalità: l'ordine di demolizione che incide sul diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) richiede valutazione del bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell'abuso e tutela dei diritti fondamentali dell'abitante, specie se l'immobile è adibito a dimora.

  • Art. 444 cod. proc. pen.

    Norma processuale penale citata in relazione alla sentenza di condanna che aveva comportato l'ordine di demolizione; utilizzata per ricostruire lo stato procedurale e la misura penale inflitta all'autore dell'abuso.

  • Art. 606 c.p.p. (motivazione del ricorso per cassazione) e art. 125 co. 3 c.p.p.

    Richiamati in ordine ai motivi di impugnazione (violazione di legge e vizi di motivazione) e all'obbligo del giudice del rinvio di valutare questioni ad esso devolute, inclusi motivi eventualmente dichiarati "assorbiti" ma regolarmente devoluti.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 26282/2023

    Pronuncia della stessa Corte che aveva già annullato un precedente provvedimento e che ha imposto al giudice del rinvio di esaminare compiutamente la legittimità del permesso in sanatoria e, se necessario, il principio di proporzionalità; la sentenza è stata richiamata come vincolo di adeguata valutazione motivata.

Massime di principio

  • Verificare sempre la legittimazione del soggetto che presenta la domanda di condono: solo dopo aver accertato la qualifica del richiedente si può decidere se le volumetrie vanno sommate o calcolate per singola istanza.
  • Il criterio dell'unitarietà dell'edificio tende a far sommare le cubature quando le domande di condono fanno capo a un unico soggetto legittimato; se vi sono domande presentate da soggetti diversi, il giudice deve valutare se il frazionamento sia reale o artificioso.
  • La Corte richiede motivazioni dettagliate: l'affermazione generica che "l'immobile è stato frazionato" è insufficiente; è necessario indicare la volumetria illecitamente realizzata e gli elementi che dimostrano l'artificiosità del frazionamento.
  • Se è coinvolto un promissario acquirente, bisogna accertare se e in quali termini la legge lo considera "interessato" alla sanatoria; ciò può incidere sul calcolo delle volumetrie e sulla legittimità della domanda.
  • Prima di disporre o confermare l'ordine di demolizione, il giudice deve valutare il principio di proporzionalità (anche alla luce dell'art. 8 CEDU): considerare lo status abitativo, la conoscenza dell'ordine di demolizione al momento dell'acquisto e gli atti compiuti per ottenere la sanatoria può essere decisivo.
  • Se la corte di legittimità annulla e rinvia limitando o assorbendo motivi, il giudice del rinvio è comunque tenuto a riesaminare e motivare sulle questioni devolute, anche se erano state ritenute "assorbite" in primo momento.

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