Cassazione Penale, Sentenza n. 24093/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura di travisamento e insufficiente valutazione/incoerenza della motivazione in relazione alla prova (tempi dell'avvistamento da parte dei Carabinieri, qualità e date dei filmati di videosorveglianza, genericità della descrizione degli indumenti, mancato rinvenimento della refurtiva, mancato riconoscimento da parte di persone offese); 2) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della modalità di determinazione della diminuzione di pena per le attenuanti riconosciute (nn. 4) e 6) art. 62 cod. pen.); 3) censura del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva (pene sostitutive ex L. 689/1981) ritenuto erroneamente motivato sulla sola base dei precedenti penali, con richiamo alla riforma (d.lgs. 150/2022, c.d. riforma Cartabia) che favorisce la decarcerizzazione e impone una valutazione composita e motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguarda valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e perché la presunta discordanza sulla data dell'avvistamento non era riproposta nella sentenza impugnata o decisiva per l'esito. Il secondo motivo è stato accolto in parte: la Corte ha rilevato omissione di specifica motivazione circa la modalità di applicazione della doppia diminuzione per le attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4) e 6) e l'obbligo di conformarsi all'art. 63, comma 2 cod. pen. nel computo delle riduzioni. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego delle pene sostitutive, atteso che la sola evocazione dei precedenti penali non compariva adeguatamente argomentata in termini di incidenza su funzionalità rieducativa, special-preventiva e osservanza delle prescrizioni (art. 58 L. 689/1981 e art. 133 c.p.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata nei punti indicati e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio, con pieni poteri di cognizione e con l'invito a fornire adeguata motivazione.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
artt. 192, 530 comma 2, 533, 545-bis, 606
Richiamate per i profili di motivazione, limiti di sindacato in Cassazione e possibilità di acquisire informazioni in udienza di 'sentencing' (art. 545-bis). L'art. 606 delimita l'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione; l'art. 192 è evocato ma non può servire a chiedere una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità.
Codice penale
art. 110; art. 624-bis; art. 62 nn. 4) e 6); art. 63 comma 2; art. 67 comma 2; art. 133
Art. 624-bis e art. 110 relativi al reato e concorso; art. 62 nn. 4) e 6) riconosciute come attenuanti applicate dal giudice di primo grado; art. 63 comma 2 impone l'applicazione sequenziale delle diminuzioni per più attenuanti; art. 67 comma 2 pone il limite alla diminuzione complessiva; art. 133 fornisce i criteri per la commisurazione della pena utili anche nel valutare la sostituzione.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Capo III)
art. 53 e ss.; art. 58; art. 59
Disciplina delle pene sostitutive e dei criteri di sostituzione (art. 58: tre poli di valutazione: idoneità rieducativa, prevenzione del pericolo di recidiva, attuabilità delle prescrizioni; art. 59 elenca condizioni ostative soggettive, senza includere in automatico i precedenti penali come esclusivi ostacoli).
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Stabilisce che le norme del Capo III della L. 689/1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti; ha anticipato l'affermazione delle pene sostitutive in fase di cognizione e introdotto nuovo impulso interpretativo favorevole all'utilizzo delle sanzioni alternative.
Codice penale (novità collegate)
art. 20-bis (introdotto dalla riforma)
Consente l'integrazione delle sanzioni sostitutive nel novero delle misure da valutare dal giudice al momento della determinazione della pena, rendendo necessario il confronto con la funzione rieducativa e di prevenzione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per una rivalutazione ex novo delle prove: i motivi che si fondano su ricostruzioni alternative dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per censurare il travisamento della prova in Cassazione è necessario dimostrare che l'errore sia decisivo per la decisione; altrimenti la doglianza è destinata a soccombere.
- Se più attenuanti sono riconosciute, il giudice deve applicare la riduzione di pena in via sequenziale ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p. e motivare specificamente il calcolo operato; la mera indicazione di una diminuzione 'per art. 62' è insufficiente.
- Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022), le pene sostitutive devono essere valutate già in sede di cognizione: il diniego della sostituzione non può basarsi automaticamente o unicamente sui precedenti penali, salvo che tali precedenti, analizzati specificamente, non consentano una prognosi favorevole.
- Quando il giudice ritiene ostativi i precedenti penali ai fini della sostituzione, è richiesto un onere motivazionale puntuale: va spiegato in che cosa la natura, la recency o la tipologia dei precedenti incidano negativamente sulla funzione rieducativa e di prevenzione della misura alternativa.
- Il giudice di merito può, ove necessario, avvalersi dell'udienza di cui all'art. 545-bis c.p.p. e di informazioni dall'UEPE o dalla polizia giudiziaria per integrare il quadro valutativo sulla persona e sulle condizioni di vita dell'imputato prima di decidere sulla sostituzione.
- In caso di valutazioni sanzionatorie carenti o carenti nella motivazione, la via corretta è l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame con specifico invito a motivare le scelte in modo aderente ai parametri normativi.
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