Sentenza del 11/07/2017 n. 4690 - Comm. Trib. Prov. Milano
Revisione dell'accertamento doganale - Errori formali nella compilazione del DAU - Dichiarazione di origine preferenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di correggere, mediante revisione dell’accertamento doganale, errori formali contenuti nel DAU, in particolare nella dichiarazione di origine preferenziale. Il ricorrente sosteneva che tali irregolarità formali non potessero escludere il beneficio tariffario quando fossero comunque dimostrati i presupposti sostanziali dell’origine preferenziale delle merci.
La decisione
La revisione dell’accertamento doganale è stata qualificata come rimedio amministrativo generale, soggetto soltanto ai limiti temporali previsti dalla legge e non ad ulteriori condizioni restrittive. È stato affermato che gli errori formali nella compilazione del DAU non fanno venir meno il diritto al trattamento tariffario preferenziale quando l’origine preferenziale e gli altri requisiti sostanziali risultano effettivamente sussistenti. Ne consegue il riconoscimento della possibilità di correggere l’errore, con eventuale rimborso dei diritti pagati in eccedenza o riliquidazione dei maggiori diritti dovuti, senza applicazione di sanzioni nei casi previsti.
Norme richiamate
Disciplina della revisione dell’accertamento doganale
La revisione costituisce un rimedio amministrativo di carattere generale per correggere errori commessi nella fase di sdoganamento, entro i limiti temporali stabiliti dalla legge. Non sono richiesti ulteriori vincoli sostanziali per potervi accedere.
Disciplina del trattamento tariffario preferenziale e della dichiarazione di origine
Il beneficio preferenziale dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali dell’origine delle merci. Gli errori meramente formali nella compilazione del DAU non possono, da soli, determinare la perdita del beneficio.
Massime di principio
- In materia doganale deve essere privilegiata la sostanza sulla forma: un errore formale nella dichiarazione non comporta automaticamente la perdita del trattamento preferenziale se l’origine delle merci è dimostrabile.
- La revisione dell’accertamento doganale può essere utilizzata per correggere errori commessi in fase di sdoganamento, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa.
- L’Amministrazione non dovrebbe negare un beneficio tariffario esclusivamente per irregolarità documentali formali quando risultano provati tutti i requisiti sostanziali.
- La correzione può determinare, a seconda dei casi, il rimborso dei diritti pagati in eccesso oppure la riliquidazione dei maggiori diritti dovuti; l’eventuale applicazione di sanzioni deve essere valutata secondo la disciplina specifica e in rapporto alla natura dell’errore.
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