Sentenza n. 5442/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento 1) delle operazioni dell’Ufficio Elettorale per il Comune di Trentola Ducenta nelle parti in cui ammette la lista “Disegniamo il Domani”, la lista “Trentola Ducenta Riformista e liberale” e la lista “la Città che cresce” recanti rispettivamente al n.7 “Ferrara Veronica detta Abbruzzese”, al n.5 “Caprarelli Raffaella detta Vitolo”, al n.4, “Della Volpe Concetta detta Savino” e di tutte le operazioni del procedimento elettorale ivi compreso il sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi e l assegnazione a ciascuna lista di un numero progressivo, la pubblicazione del manifesto delle liste dei candidati ammessi; 2) della proclamazione degli eletti del 29/6/2026 alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Trentola Ducenta; 3)di tutte le schede elettorali riportanti voti attribuiti ai candidati Della Volpe Concetta, Caprarelli Raffaella e Ferrara Veronica e alle liste collegate al sindaco eletto, nonché dei verbali delle sezioni elettorali; 4) del verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio delle Sez. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nella parte in cui sono stati attribuiti a Della Volpe Concetta rispettivamente voti 15-23-12-25-16-14-12-11-9-9-4-12-30-46-36-5-12 per un totale di 291; 5) del verbale delle operazioni elettorali e si scrutinio delle Sez. 1-4-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18 con cui sono stati attribuiti a Caprarelli Raffaella voti 3-1-5-3-1-1-2-2-4-2-2-12-2 per un totale di 40; 6) del verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio della Sez. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nelle parti in cui sono stati attribuiti a Ferrara Veronica rispettivamente voti 13-2-7-7-9-9-7-16-27-12-26-56-20-17-7-189-4 per un totale di 428; 7) del verbale delle operazioni di scrutinio della sez.4 laddove non riconosce alla lista n.8 e al candidato Umberto Martino e al candidato sindaco Griffo Michele n.22 voti; 8)del verbale delle operazioni di scrutinio della sez.5 laddove annulla n. 2 voti ; 9)del verbale delle operazioni di scrutinio della sez.8 laddove annulla 5 voti; 10 )del verbale delle operazioni di scrutinio della sez.10 laddove annulla 1 voto;10)del verbale delle operazioni di scrutinio della sez.17 laddove annula 5 voti: 11) annullamento delle elezioni e loro ripetizione ovvero in via alternativa annullamento dei voti dati alle candidate Ferrara Veronica, Caprarelli Raffaella e Della Volpe Concetta e per l effetto del ricalcolo delle percentuali con eliminazione in tutto o in parte di voti 760 (292+40+428) a favore delle liste collegate al Sindaco Apicella proclamato eletto con aggiunta di n. 22 voti della sez.4, 2 sez. 5, 5 sez 8, 1 sez 10, 5 sez 17, la proclamazione a Sindaco del candidato Michele Griffo ed assegnazione del premio di maggioranza con assegnazione di 10 seggi in Consiglio Comunale; 12) della delibera di consiglio comunale di convalida degli eletti del 15/7/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammissione di tre liste e delle relative candidate, operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti alle elezioni comunali di Trentola Ducenta del 29 giugno 2026, nonché convalida degli eletti del 15 luglio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e candidati eletti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, tra cui un candidato sindaco non eletto, consiglieri di minoranza e candidati non eletti, hanno chiesto l'annullamento delle operazioni elettorali e della proclamazione, la ripetizione delle elezioni oppure la rideterminazione dei risultati, lamentando anzitutto l'illegittima ammissione di tre candidate che avrebbero usato come pseudonimi il nome o il cognome dei rispettivi mariti. Hanno sostenuto che la legge n. 27/2025, abrogando l'obbligo per le donne coniugate o vedove di indicare nelle liste elettorali il cognome del marito, avrebbe introdotto il divieto di usare tale riferimento come pseudonimo; hanno inoltre dedotto che gli elettori sarebbero stati fuorviati e chiesto l'invalidazione dei 760 voti ottenuti dalle tre candidate. Le ulteriori censure riguardavano complessivamente 35 voti non attribuiti o annullati in alcune sezioni e l'attribuzione dei voti a specifici candidati e liste, con richiesta di ricalcolo e di proclamazione del candidato sindaco ricorrente. La distanza tra i candidati sindaco era indicata in 241 voti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente l'infondatezza nel merito e prescindendo dalle eccezioni di rito. Ha respinto il motivo relativo agli pseudonimi: la modifica dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 223/1967 ha eliminato l'obbligo anagrafico per le donne coniugate o vedove di essere identificate anche con il cognome del marito, ma non ha introdotto un divieto di utilizzare un soprannome o pseudonimo; tale facoltà permane per tutti i candidati, a prescindere dal sesso. Ha inoltre escluso che fosse dimostrata una concreta confusione degli elettori, poiché il nome delle candidate e lo pseudonimo comparivano insieme e quest'ultimo era stato comunicato anche nella propaganda elettorale. Le censure relative ai restanti 35 voti non superavano la prova di resistenza: anche attribuendoli al candidato sindaco ricorrente, non avrebbero colmato il divario di 241 voti. I motivi 2, 3 e 5 sono stati inoltre ritenuti inammissibili perché riferiti alla mancata attribuzione di voti a soggetti che non erano ricorrenti; tali motivi e quelli numerati 4 e 6 sono stati giudicati anche generici, non indicando le conseguenze sull'assetto del Consiglio comunale e, in alcuni casi, neppure con chiarezza candidati e liste interessati. Spese a carico solidale dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 6.000,00, da dividersi in parti uguali tra Ministero dell'Interno, Comune e controinteressati, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 223/1967
Dall’abrogazione delle norme citate parte ricorrente inferisce il divieto per le donne di utilizzare nelle elezioni come pseudonimo riferimenti al nome del marito. La tesi non può essere condivisa. L’abrogazione delle norme citate, peraltro, operanti solo al livello di individuazione del candidato dal punto di vista anagrafico, non comporta alcuna conseguenza con riguardo alla possibilità per le donne di usare come pseudonimo il nome da coniugata.
L'abrogazione dell'obbligo di identificare anagraficamente le donne coniugate o vedove anche mediante il cognome del marito non introduce il divieto di usare il nome da coniugata come pseudonimo in una competizione elettorale.
Massime di principio
- L'abrogazione dell'obbligo anagrafico per le donne coniugate o vedove di indicare il cognome del marito non determina, in assenza di un'espressa previsione, il divieto di utilizzare quel riferimento come pseudonimo nelle liste elettorali; la facoltà di indicare un soprannome o pseudonimo spetta a tutti i candidati, indipendentemente dal sesso.
- La deduzione che l'uso di uno pseudonimo abbia confuso gli elettori deve essere supportata da elementi concreti: se il nome anagrafico della candidata e lo pseudonimo sono indicati congiuntamente e lo pseudonimo è stato reso noto nella propaganda elettorale, la prospettazione di un errore degli elettori meramente teorico e indimostrato non fonda l'invalidazione dei voti.
- Nelle controversie elettorali, le censure sul mancato riconoscimento o sull'annullamento di voti devono superare la prova di resistenza: non sono idonee a incidere sul risultato se, anche accogliendole, i voti contestati non colmano il divario tra i candidati.
- Sono inammissibili le censure elettorali relative a voti attribuiti o non attribuiti a candidati che non sono ricorrenti; sono inoltre generiche le doglianze che non identificano con sufficiente precisione liste e candidati interessati o non illustrano le conseguenze dell'accoglimento sulla composizione dell'organo elettivo.
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