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Circolare

Circolare INAIL n. 58 del 07 novembre 1988

Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale del 17 settembre 1988.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni dei debiti per premi e accessori. In attuazione del decreto interministeriale 17 settembre 1988, il tasso è fissato al 21,125% con decorrenza 27 settembre 1988. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, per effetto delle istruzioni già richiamate, anche a quelle anteriori per le quali il piano sia stato comunicato dalla sede il 27 settembre 1988 o successivamente. Vengono inoltre richiamate le precedenti circolari operative e allegato il prospetto dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.

Interessi di rateazione e dilazione: tasso al 21,125% dal 27 settembre 1988

Interessi di rateazione e dilazione: tasso al 21,125% dal 27 settembre 1988

La circolare INAIL dà attuazione al decreto interministeriale del 17 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1988, che ridefinisce il tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni dei debiti per premi e accessori. Il provvedimento aggiorna il parametro economico e precisa la decorrenza e i casi in cui il nuovo tasso deve essere applicato.

Quadro normativo di riferimento

Il nuovo tasso è fissato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11. La misura stabilita è pari al 21,125 per cento ed è riferita agli interessi dovuti dai datori di lavoro per i pagamenti dilazionati o rateizzati dei debiti verso l'INAIL relativi a premi e accessori.

Decorrenza del tasso e soggetti interessati

La decorrenza del nuovo tasso è stabilita al 27 settembre 1988. Esso si applica:

  • ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire dal 27 settembre 1988;
  • alle istanze presentate anteriormente a tale data, qualora la sede INAIL abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 27 settembre 1988 o successiva, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 51/1982.

Richiamo delle istruzioni operative precedenti

La circolare richiama le istruzioni già fornite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, che restano rilevanti per la gestione delle rateazioni e dilazioni. Viene inoltre allegato il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978, utile per la ricostruzione dell'evoluzione storica delle misure applicabili.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse

Il decreto interministeriale 17 settembre 1988, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1988, stabilisce nella misura del 21,125% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei debiti per premi e accessori, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Decorrenza e ambito di applicazione

Il nuovo tasso decorre dal 27 settembre 1988 e si applica ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data. La circolare precisa inoltre che il tasso va applicato anche alle istanze presentate prima del 27 settembre 1988, se il piano di rateazione o dilazione è stato comunicato dalla sede al datore di lavoro in data 27 settembre 1988 o successiva.

Richiamo alle istruzioni precedenti

Vengono richiamate le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, nonché la circolare n. 51/1982, pagina 2, terzo capoverso, per l'applicazione del nuovo tasso alle situazioni pendenti. È inoltre allegato il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.

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